Codice deontologico di autodisciplina dei promotori finanziari

 Approvato dall’A.N.A.S.F. nell’aprile 1999

 

 

Principi generali

1. — Il promotore finanziario pone l’interesse pubblico al di sopra del proprio interesse.

2. — Il promotore finanziario rispetta tutte le norme di condotta professionale prescritte dal presente Codice deontologico e non tollera, né direttamente né indirettamente, azioni e comportamenti vietati dal Codice stesso.

3. — Il promotore finanziario che venisse a conoscenza di violazioni di leggi, regolamenti o norme che tutelano il corretto esercizio della professione deve darne comunicazione all’Autorità o all’Organismo di vigilanza competente.

Regole di condotta

Il promotore finanziario si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza in tutti gli ambiti della sua attività e nei rapporti con i suoi interlocutori professionali e istituzionali.

Dovere di diligenza

1. — Il promotore finanziario ha il dovere di conoscere e rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la sua attività.

2. — Nello svolgimento della sua attività il promotore finanziario persegue standard di alta professionalità. Un elevato grado di attenzione, precisione, scrupolo e competenza caratterizza tutti i suoi atti nell’esercizio della professione.

3. — Per garantirsi i necessari livelli di competenza, il promotore finanziario cura costantemente la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale, anche integrando le iniziative assunte dall’intermediario abilitato per cui opera.

Dovere di correttezza

Il comportamento del promotore finanziario e sempre conforme a elevati standard di correttezza professionale, anche quando questo non sia espressamente e puntualmente prescritto da norme legislative o regolamentari.

Dovere di trasparenza

Il promotore finanziario ha il dovere della trasparenza. Fatta salva la ragionevole salvaguardia dei propri interessi e nel rispetto dei propri obblighi e diritti di riservatezza, fornisce ai suoi interlocutori tutte le informazioni in suo possesso necessarie alla salvaguardia dei loro interessi e allo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Rapporti con i clienti

1. — Il promotore finanziario persegue l’interesse del cliente e si astiene da comportamenti in contrasto con tale obiettivo.

2. — Non sono giustificati comportamenti contrari all’interesse della clientela da parte del promotore finanziario, anche se suggeriti o sollecitati dall’intermediario per cui opera.

3. — Il promotore finanziario ha l’obbligo di informare il cliente sui costi reali, i benefici e i limiti dei servizi e dei prodotti commercializzati e si astiene da affermazioni fuorvianti sui risultati futuri dell’investimento.

4. — Il promotore finanziario presta assistenza continuativa al cliente. È disponibile ad accogliere richieste di informazioni, chiarimenti o consigli, indipendentemente dal fatto che tale attività possa essere funzionale alla promozione di nuove operazioni.

5. — Il promotore finanziario non accoglie richieste del cliente in contrasto con le norme del presente Codice deontologico.

Rapporti con l’intermediario abilitato

1. — Il promotore finanziario svolge la propria attività nell’interesse dell’intermediario abilitato per il quale opera con efficienza e leale collaborazione.

2. — Il promotore finanziario ha il dovere di evitare comportamenti sleali anche dopo la cessazione del rapporto con l’intermediario per il quale ha operato.

3. — Il dovere del promotore finanziario di operare nell’interesse dell’intermediario incontra il limite dell’interesse del cliente. Pertanto il promotore finanziario rifiuta iniziative e comportamenti, pur richiesti o suggeriti dall’intermediario, che siano in contrasto con le esigenze della clientela.

4. — Il promotore finanziario non accoglie le richieste dell’intermediario per cui opera in contrasto con le norme del presente codice deontologico.

Rapporti con i colleghi

1. — Nei rapporti con i colleghi della propria rete, il promotore finanziario si comporta con spirito di lealtà e solidarietà, nell’interesse complessivo dell’intermediario per cui opera.

2. — Pur all’interno di un rapporto di concorrenza, il promotore finanziario si comporta con lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi di altre reti, in particolar modo nell’ambito delle attività di acquisizione di nuovi clienti e di reclutamento di promotori finanziari, potenziali o già operanti.

3. — I promotori finanziari che svolgono la supervisione di altri promotori sono tenuti a osservare con particolare rigore i doveri di lealtà, solidarietà e concorrenza leale. Devono inoltre impegnarsi e verificare affinché i promotori da essi coordinati rispettino leggi, regolamenti e norme deontologiche.

4. — I doveri di solidarietà e lealtà nei confronti dei colleghi non impediscono opportune iniziative al promotore finanziario che venisse a conoscenza di comportamenti di altri promotori in grave contrasto con l’interesse del cliente o comunque con le norme del presente Codice deontologico.

Rapporti con le autorità di vigilanza

del mercato finanziario

1. — Il promotore finanziario considera le Autorità di vigilanza, e in particolare la Consob, soggetti decisivi per il corretto ed efficiente funzionamento del mercato.

2. — Il promotore finanziario favorisce, e comunque non ostacola, l’efficace svolgimento dei compiti istituzionali delle Autorità di vigilanza del mercato, e in particolare della Consob. Il promotore ritiene che il buon funzionamento di queste Istituzioni corrisponda all’interesse della propria categoria professionale.