Legge 23 marzo 1983, n. 77

"Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare" (1)

 

 

 

TITOLO I
Fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale (2)

Artt. 1-8

...omissis...(3)

Art. 9
(Disposizioni tributarie)

1.I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della presente legge.

2.Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo d'imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il 28 febbraio di ogni anno(4).

2-bis. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.

3.I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresì i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi(5).

Art. 10
(Disposizioni penali)

...omissis...(6)

TITOLO II
Commercializzazione in Italia delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari situati in altri paesi della Comunità Economica Europea e assoggettati alla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità Economica Europea come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunità Economica Europea (7)

Art. 10-bis

...omissis...(8)

Art. 10-ter (9)
(Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero)

1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione Europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime(10).

2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle finanze(11).

3. La ritenuta del comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta(12).

4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali(13).

5. I proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità(14).

6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi(15).

7. Il comma 3-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonché degli eventuali altri adempimenti.

9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.

11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo.

Artt. 10-quater , 10-quinquies

...omissis...(16)

Artt. 11-14

....omissis ... (17)


1. Pubblicata nella G.U. n. 85 del 28.3.1983.

2. Intitolazione introdotta dall'art. 1, co. 1, D.Lgs. 25.1.1992, n. 83.

3. Articoli abrogati dall'art. 214, lett. x), D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.

4. Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 16.6.1998, n. 201.

5. Articolo sostituito dapprima dall'art. 11, D.Lgs. 25.1.1992, n. 83 e, successivamente, dall'art. 8, D.Lgs. 21.11.1997, n. 461. Il comma 4 è stato da ultimo così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 21.7.1999, n. 259.

6. Articolo abrogato dall'art. 214, lett. x), D.Lgs. n. 58/98.

7. Intitolazione introdotta dall'art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 83/92.

8. Articolo abrogato dall'art. 214, lett. x), D.Lgs. n. 58/98.

9. Articolo introdotto dall'art. 13, co. 2, D.Lgs. n. 83/92 e poi modificato dall'art.4, D.L. 9.9.1992, n. 372, convertito nella L. 5.11.1992, n. 429.I commi da 1 a 6 sono stati successivamente sostituiti dal'art. 8, D.Lgs. n. 461/97. I commi 1, 3 e 5 sono stati a loro volta modificati dall'art. 1 D.Lgs. n. 201/98.

10. Comma dapprima sostituito  dall'art. 8, D.Lgs. n. 461/97 e successivamente modificato dall'art. 1, D.Lgs. n. 201/98.

11. Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. n. 461/97.

12. Comma dapprima sostituito  dall'art. 8, D.Lgs.n. 461/97 e successivamente dall'art. 1, D.Lgs. n. 201/98.

13. Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. n. 461/97.

14. Comma dapprima sostituito  dall'art. 8, D.Lgs. n. 461/97 e successivamente modificato dall'art. 1, D.Lgs. n. 201/98.

15. Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. n. 461/97.

16. Articolo abrogato dall'art. 214, lett. x), D.Lgs. n. 58/98.

17. Articoli abrogati dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 dell'1.9.1993. V. ora art. 129 D.Lgs. citato.