Fondi Pensione Aperti

 

Il sistema previdenziale italiano, come abbiamo visto, si baserà su tre pilastri: la previdenza pubblica, la previdenza complementare e la previdenza integrativa di natura assicurativa. La progressiva riduzione della "capacità portante" del primo pilastro (quello pubblico) ha determinato la necessità della costruzione del pilastro della previdenza integrativa individuale (polizze assicurative), e dell'introduzione dei Fondi pensione, il pilastro mancante e che dovrà consentire all'intero sistema pensionistico di consolidarsi in una situazione di maggiore equilibrio.

Il sistema previdenziale italiano è basato sul finanziamento diretto delle prestazioni erogate ai pensionati attraverso i contributi provenienti dagli individui in attività. In altre parole, i versamenti dei lavoratori pagano "direttamente" le pensioni agli aventi diritto. É evidente che un meccanismo di questo genere regge fino a che la somma dei contributi versati non è inferiore a quella delle pensioni erogate. Oggi il sistema non è più in grado di mantenersi in equilibrio a causa di fattori destabilizzanti, quali la diminuzione delle nascite, l'allungamento della vita media e l'aumento del tasso di disoccupazione. La previdenza pubblica va quindi necessariamente ridimensionata; i Fondi pensione nascono per raccogliere contribuzioni finalizzate alla costruzione di piani pensionistici individuali e rappresentano lo strumento oggi più adatto per dare al lavoratore l'opportunità di fruire di un insieme di prestazioni previdenziali complessivamente adeguate alle sue aspettative.

Chiunque si trovi nella condizione di lavoratore, dipendente, autonomo o libero professionista, può avere accesso ai Fondi pensione. Nel caso dei lavoratori dipendenti occorre che il Fondo sia istituito dalla contrattazione collettiva a livello aziendale, interaziendale o di categoria. Nel caso dei lavoratori autonomi, invece, la fonte istitutiva del Fondo è rappresentata da associazioni di rilievo almeno regionale. Tale forma è denominata "Fondo pensione ad ambito definito", in quanto rivolta ad un bacino di utenti ben delimitato. A fianco di essa esiste per i lavoratori, subordinati e non, anche l'opportunità di aderire a uno dei "Fondi pensione aperti" che sono istituiti e gestiti da società finanziarie o assicurative autorizzate dalla legge.

I Fondi pensione aperti rappresentano lo strumento previdenziale più indicato per consentire a coloro (dal 2001, lavoratori e non) che non hanno la possibilità di accedere a Fondi ad ambito definito, oppure non intendono aderirvi, di realizzare una copertura previdenziale sicura e adatta alle proprie esigenze.

I partecipanti ai Fondi pensione sono ampiamente tutelati dalla normativa. Il legislatore si è infatti preoccupato di prevenire, sotto diversi profili, il crearsi di situazioni di rischio per il patrimonio degli aderenti. Nel caso di Fondi nati dalla contrattazione collettiva, le decisioni in merito alla loro attività sono assunte da un organo amministrativo al quale partecipano in misura paritetica i rappresentanti dei dipendenti aziendali e del datore di lavoro.

Gli investimenti sono in ogni caso soggetti a specifiche limitazioni, finalizzate a ridurre la concentrazione del rischio e a favorire la liquidabilità del portafoglio.

É stato infine appositamente istituito un organo pubblico di vigilanza, denominato Commissione di Vigilanza per i Fondi pensione (CO.VI.P.), per il controllo dell'attività svolta dai regimi di previdenza complementare.

L'investimento delle risorse dei Fondi pensione costituisce l'oggetto del citato decreto 703 del Ministero del Tesoro che, oltre a enunciare i principi generali sulla diversificazione degli investimenti, sull'efficienza della gestione del portafoglio, sul contenimento dei costi di gestione e sulla massimizzazione dei rendimenti, fornisce indicazioni più puntuali circa i limiti delle singole tipologie di investimento cui è soggetto il portafoglio dei Fondi pensione.

In tal senso le limitazioni più significative riguardano:

 

In base alla recente riforma del D.Lgs. n.47/00, tutti i potenziali aderenti ai fondi pensione dispongono di un plafond "individuale", in base al quale è possibile versare in regime di deducibilità fiscale (con risparmio pari all'aliquota marginale IRPEF) fino ad un massimo del 12% del proprio reddito complessivo annuo, con il limite di Lire 10.000.000.

I Fondi pensione aperti garantiscono a tutti i lavoratori in attività la possibilità di adesione ad un regime di previdenza complementare, anche nei casi in cui non sia stato costituito un Fondo ad ambito definito rivolto alla specifica categoria professionale o realtà aziendale.

Vi possono pertanto aderire lavoratori dipendenti (per i quali permangono alcuni vincoli di natura contributiva e fiscale), lavoratori autonomi, liberi professionisti, e i loro familiari a carico.

Le adesioni ai Fondi aperti potranno avvenire sia su base individuale, sia su base contrattuale collettiva (per il tramite di un'azienda, un ente, un'associazione, in presenza di determinati requisiti).

Tali soggetti comunque effettueranno la scelta individualmente, valutando le differenti caratteristiche (politiche gestionali, schemi di contribuzione, commissioni, prestazioni, servizi accessori) dei Fondi aperti presenti sul mercato rispetto ad un eventuale Fondo promosso dalla categoria di appartenenza. Eventualmente, potranno accedere a entrambe le forme di previdenza complementare.

I Fondi aperti, inoltre, possono accogliere singole posizioni previdenziali preesistenti trasferite da altri Fondi, assumendo pertanto un ruolo fondamentale nel quadro dei sempre più rilevanti fenomeni legati alla mobilità del lavoro.

Il regolamento del Fondo aperto deve esplicitare l'orientamento di gestione ed i relativi limiti interni di investimento, consentendo così al potenziale aderente di valutarne l'adeguatezza alle proprie esigenze in termini di propensione al rischio e di conseguenti attese previdenziali.

Le prestazioni possono essere erogate per vecchiaia o per anzianità, in coincidenza con il momento della maturazione del diritto alla pensione di base.

L'aderente può riscattare la posizione sia nel caso in cui cessi l'attività lavorativa senza aver maturato il diritto alla prestazione, sia nel caso in cui muti attività lavorativa e non si trasferisca presso altro Fondo.

Infine la legge prevede che in caso di premorienza dell'aderente su base individuale durante la vita lavorativa, la posizione cumulata sia riscattata a beneficio degli eredi.[….]

Il decreto 124/93 stabilisce che le prestazioni dei Fondi pensione possano essere erogate secondo due modalità alternative:

Per la determinazione della base imponibile, la rendita viene suddivisa in tre parti (art. 48-bis, comma 1, lettera d, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'art. 10 del d.lgs. n. 47/2000) derivanti da:

a) i premi dedotti dal reddito. Tale parte è soggetta a tassazione progressiva;

b) i premi non dedotti dal reddito ed i rendimenti finanziari, maturati durante la vita del piano pensionistico, già assoggettati ad imposta da parte del soggetto gestore o del Fondo. Questa parte non è soggetta ad imposizione;

c) i rendimenti maturati durante il periodo d'imposta (fase di erogazione della rendita), ai quali si applica un'imposta sostitutiva del 12,50%.

La parte corrisposta sotto forma di capitale è soggetta a diversa tassazione, a seconda che il capitale da liquidare sia inferiore o pari ad un terzo del valore maturato a scadenza.

Nel primo caso la base imponibile è pari al capitale da liquidare diminuito dei premi pagati non dedotti dall'aderente e dei rendimenti finanziari maturati e già assoggettati ad imposta; nel secondo caso, la base imponibile corrisponde all'intero capitale da liquidare: tutta la somma incassata sarà soggetta a tassazione, sia pure separata, con successiva riliquidazione da parte dell'Amministrazione finanziaria in base all'aliquota media IRPEF del quinquennio precedente.

Lo scopo del legislatore è evidentemente quello di favorire la previdenza complementare "pensionistica", volta a erogare prestazioni periodiche (rendite), disincentivando fiscalmente le prestazioni percepite sotto forma di capitale.


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