DISCIPLINA FISCALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

 

 

La tassazione delle assicurazioni sulla vita è stata modificata a partire dal gennaio del 2001 con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000 n. 47

 

A) Regime fiscale fino al 31.12.2000

 

valido  per  tutte  le polizze assicurative (per il caso  di vita, per il caso di morte, assicurazioni miste,

assicurazioni contro gli infortuni) stipulate prima del 31.12.2000 ed ancora in corso:

 

  • il premio è soggetto ad un'imposta del 2,5% calcolata sull'importo complessivo composto da premio puro + caricamenti + spese accessorie;

 

  • detrazione fiscale: il premio pagato può essere detratto dalle tasse nell'annuale dichiarazione dei redditi fino ad un importo massimo di € 1.291,14 nella misura del 19%. In caso di richiesta di riscatto entro i primi 5 anni dalla data di stipulazione della polizza devono essere restituite allo Stato le ritenute fiscali eventualmente portate in detrazione;

 

  • in caso di liquidazione del  capitale  o  del valore di riscatto è applicata un'aliquota del 12,5% sulla differenza tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati. Se la durata del contratto assicurativo è superiore ai 10 anni, l'aliquota viene ridotta del 2% per ogni anno di durata del contratto oltre i primi 10 anni.

 

  • liquidazione di una rendita: la rendita è sommata limitatamente al 60% del suo ammontare al reddito annuo e pertanto soggetta ad imposizione IRPEF; il restante 40% è esentasse.

 

B) Regime fiscale dal 1 gennaio 2001:

Il nuovo regime fiscale prevede tassazioni distinte secondo tre grandi gruppi di contratti, che si distinguono per il loro contenuto; l'imposta sul premio (2,5%) non viene più applicata.

 

1)  Contratti assicurativi che prevedono la  copertura di un rischio (infortunio, decesso, ecc.). È il caso di polizze caso morte temporanee, assicurazioni contro gli infortuni con invalidità superiore al 5% e Long Term Care, che rimangono soggette alla vecchia normativa fiscale.

 

2)  Contratti  assicurativi  che  prevedono  un  accumulo  di  capitale:  non  si  tratta  di  una  copertura assicurativa, bensì di uno strumento di risparmio. Ne fanno parte le polizze collegate a fondi o ad azioni come anche le assicurazioni rivalutabili. Per questi contratti vale quanto segue:

 

  • nessuna trattenuta fiscale o deduzione dal reddito imponibile lordo: sono cioè aboliti i benefici fiscali;

 

  • liquidazione di capitale o rendita: il capitale è soggetto ad imposta sostitutiva con un'aliquota del 12,5% per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale maturato e i premi pagati.

 

3)  Contratti assicurativi che prevedono una prestazione previdenziale, cosiddetti piani previdenziali individuali (PIP).

In relazione a questi la legge prevede dei particolari oneri a carico dell'assicurato. Dal punto di vista fiscale vale comunque quanto segue:

 

  • deduzione dei premi pagati fino al 12% del reddito imponibile lordo, con un tetto massimo di € 5.164,57. I lavoratori dipendenti possono portare in deduzione i premi versati per un'assicurazione previdenziale solo se aderiscono anche al fondo pensione della categoria cui appartengono (tale disposizione non viene applicata ai famigliari  a  carico);  in  tal  caso  devono  essere  computate  nel  12%  anche  le  quote  di  TFR  che confluiscono nel fondo di  pensione; il premio dell'assicurazione previdenziale può essere portato in deduzione solo nella misura massima del doppio della quota TFR versata al fondo pensione. Per quelle categorie di lavoratori subordinati, per le quali non esiste un fondo pensione di categoria, possono essere portati in deduzione i premi di un'assicurazione previdenziale nei predetti limiti percentuale e massimo.

 

  • ogni anno gli utili realizzati vengono tassati con un'aliquota agevolata dell'11%;

 

  • liquidazione: per legge, la liquidazione in forma di capitale non può superare il 50% dell'ammontare complessivamente  maturato:  maggiori  benefici  fiscali  sono  previsti  qualora  l'assicurato  chieda  la liquidazione in forma di capitale solo fino a 1/3 dell'ammontare complessivo.

 

Disposizioni di legge specifiche per questo tipo di assicurazione:

 

  • solo il 50% dell'ammontare complessivamente  maturato può essere liquidato come capitale, il resto come rendita;

 

  • non  si possono chiedere prestiti sulla polizza, ma solo uno svincolamento delle somme già versate e maturate – comunque non prima di 8 anni di vita del contratto e solo per determinate ragioni (acquisto della prima casa, perdita dell’impiego, cessazione dell’attività, grave malattia);

 

  • la  rendita  previdenziale  complementare  può  essere  liquidata  solo  al  raggiungimento  dell'età pensionabile e per contratti assicurativi della durata minima di 5 anni oppure, in caso d'interruzione del lavoro, solo dopo 15 anni di durata del contratto e solo 10 anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile.

 

Per  le  assicurazioni  previdenziali  sono  previsti  dei  particolari  oneri  anche  a  carico  dell'impresa assicuratrice, la quale:

 

  • può proporre solo assicurazioni previdenziali rivalutabili o collegate a fondi d'investimento (ma non ad azioni)

 

  • oltre  all'incidenza dei caricamenti, deve indicare  chiaramente anche la parte del premio che porta in riserva per il caso di morte dell'assicurato;

 

  • non deve presentare alcuna ipotesi di rendimento, ma una nota informativa che illustri sia i vantaggi fiscali sia gli obblighi di legge derivanti dalla stipulazione del contratto;

 

  • deve fornire all'assicurato una comunicazione annuale relativa ai premi versati, al rendimento e  al capitale rivalutato.

 

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

Aspetti fiscali della previdenza integrativa
(Dlgs. 21.04.1993 n. 124 e Dlgs. 18.02.2000 n. 47)
 


Il regime fiscale della previdenza integrativa è collegato al sistema su cui è strutturato. Al compimento dell’età pensionabile il sottoscrittore percepirà una somma erogabile in forma di rendita o capitale pari ai versamenti effettuati nel corso della propria vita e ai risultati ottenuti nella gestione finanziaria degli stessi.

Ne consegue che:

1) i contributi versati possono essere dedotti dal reddito imponibile;

2) vengono tassati unitamente al risultato finanziario.

 

Deducibilità dei contributi previdenziali

Le agevolazioni fiscali previste per i sottoscrittori di accantonamenti previdenziali prevede una sostanziale equiparazione del trattamento riservato alla contribuzione destinata a forme pensionistiche collettive (fondi pensione chiusi o aperti) o a forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti o polizze assicurative a carattere previdenziale).

Questo bonus fiscale deve sottostare a dei limiti previsti dalla legge:

  • 12% del reddito complessivo
  • € 5.164,57 che costituisce il limite massimo.

La deduzione, che si applica al reddito complessivo lordo, può essere pertanto del 12% del reddito complessivo ma non può eccedere i 5.164,00 euro.

Tutte le somme che vengono versate a titolo di contribuzione devono essere conteggiate. Più precisamente, se si tratta di lavoratori dipendenti, occorre aggiungere i contributi a carico del datore di lavoro (ad eccezione del TFR), nonché le quote eventualmente accantonate dal datore di lavoro in fondi di previdenza interni.
Per i lavoratori dipendenti, occorre considerare un ulteriore limite rappresentato dal doppio della quota di TFR destinata alla forma collettiva prevista per la categoria lavorativa di appartenenza.

Questa limitazione non si applica per:

  • i soggetti iscritti ai fondi di categoria dal 20 aprile 1993 ;
  • i fondi istituiti su base contrattuale ma non riconosciuti dallo Stato (fondo aziendali interni);
  • i fondi pensione chiusi non operanti dopo due anni dalla costituzione;
  • se il rapporto di lavoro non contempla il TFR (es: dipendenti pubblici dove in luogo del TFR esiste il TFS, trattamento di fine servizio)

Qualora sussistano i fondi predetti e il lavoratore non vi aderisca, il plafond dovrà essere calcolato sul 12% del reddito complessivo e l'importo massimo deducibile sarà pari all’ importo rappresentato dagli eventuali redditi diversi (il reddito da lavoro dipendente è dunque escluso).

ESEMPI
 

Lavoratore dipendente non iscritto al fondo collettivo di categoria

Reddito di lavoro dipendente € 42.000,00

Altri redditi € 3.000,00

Reddito complessivo € 45.000,00

Contributi complessivamente versati € 10.000,00

Limite percentuale (12% di 45.000,00) € 5.400,00

Limite assoluto € 5.164,57

Importo dei contributi deducibili € 3.000,00
Lavoratore dipendente iscritto con quota TFR pari a € 2.000,00

Reddito di lavoro dipendente € 36.000,00

Altri redditi € 3.000,00

Reddito complessivo € 39.000,00

Contributi complessivamente versati € 10.000,00

Limite percentuale (12% di 39.000,00) € 4.680,00

Limite assoluto € 5.164,57

Importo dei contributi deducibili € 4.680,00:

di cui deducibili dal reddito complessivo (doppio del TFR) € 4.000,00

di cui deducibili da altri redditi € 680,00


La normativa tributaria contempla disposizioni particolari per gli accantonamenti previdenziali effettuati a favore di persone fiscalmente a carico. In primo luogo spetta la deduzione alla persona fiscalmente a carico nel rispetto del limite massimo e, per la parte eccedente, la deduzione si applica al reddito della persone cui questi è a carico, con i limiti del 12% e dei 5.164,57 euro, tenendo conto nel computo anche dei contributi eventualmente versati per la propria previdenza.

Si definiscono familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi,gli affidati ed affiliati), nonché ogni altra persona indicata nell’art. 433 del Codice Civile (i genitori e i loro ascendenti,gli adottanti, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle) che conviva con il contribuente o percepisca degli assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, a condizione che possiedano un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51.

Ipotizziamo due soggetti A e B, A è dotato di reddito proprio mentre B è fiscalmente a carico di A.
 

Reddito di B fiscalmente a carico di A € 2.500,00

Contributi versati da A, soggetto cui B è a carico € 5.000,00

Contributi deducibili dal reddito di B € 2.500,00

Reddito di A cui B è a carico € 25.000,00

Contributi versati da A per la propria previdenza € 2.000,00

Limite percentuale (12% di 25.000,00) € 3.000,00

Limite assoluto € 5.164,57

Importo dei contributi deducibili da A € 3.000,00

Di cui deducibili dal reddito di A per propria previdenza € 2.000,00

Di cui deducibili dal reddito di A per previdenza di B € 1.000,00



I contributi ed i premi non dedotti non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dal gestore.
Per evitare fenomeni di doppia imposizione, nel caso di reddito non sufficientemente capiente, che non permetta cioè di sfruttare la deduzione, ciascun sottoscrittore è tenuto a dichiarare l’esistenza di contributi non dedotti, che saranno quindi esentati da imposta all’atto dell'erogazione (entro il 30 settembre di ogni anno).




Trattamento tributario dei rendimenti finanziari del fondo pensione e tassazione della prestazione pensionistica all’atto dell’erogazione.

Come già detto, il fondo pensione è gravato dall'imposta sostitutiva sul risultato di gestione netto maturato del 11%, un eventuale risultato negativo potrebbe essere portato in deduzione negli esercizi successivi, senza alcun vincolo temporale.

La pensione integrativa corrisposta può essere ripartita in due distinte quote:
a) la prima, costituita dai contributi dedotti dal contribuente annualmente in sede di presentazione della dichiarazione;
b) la seconda, identificabile nel rendimento ottenuto dal fondo sottoposta a tassazione sostitutiva con aliquota fissa dell’ 11%.
La quota corrispondente alla lettera a) subisce poi un differente trattamento a seconda che venga erogata in forma di

- rendita;

- capitale.
Nel caso di prestazione erogata sotto forma di rendita il reddito verrà qualificato come assimilato a reddito di lavoro dipendente e sarà tassato al netto:

a) della parte dei contributi versati e non dedotti;

b) della parte corrispondente ai rendimenti finanziari già tassati9;
c) della parte corrispondente ai redditi di capitale derivanti dai rendimenti del montante maturato che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione10.
Nel caso di prestazione pensionistica erogata sotto forma di capitale, l’ importo non potrà superare il 50% del monte contributivo maturato. Anche esso andrà qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, assoggettandolo ad una tassazione separata.
 


Disciplina tributaria dei Fondi Pensione aperti

L’ elemento che differenzia i Fondi pensione aperti, rispetto a quelli chiusi di categoria, è dato dalla facoltà riconosciuta al sottoscrittore di variare il contributo annuale previsto all’ atto di adesione.
Come per i fondi pensione chiusi, la prestazione pensionistica può essere erogata in questi modi:

  • in relazione alle prestazioni di anzianità, nel caso di cessazione dall’attività lavorativa, con età non inferiore a più di dieci anni rispetto a quella stabilita per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e contribuzione di almeno quindici anni al fondo pensione;
  • in relazione alle prestazioni di vecchiaia, con contribuzione di almeno cinque anni al fondo pensione e compimento dell’età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza.

La liquidazione del monte contributivo può avvenire sia in forma di rendita periodica che di capitale (nella misura non superiore al 50% del monte contributivo maturato).

Per le deduzioni, per la tassazione dell’ accumulo dei contributi, per la tassazione delle prestazioni erogate, si applicano le medesime regole descritte prima a proposito dei fondi pensione chiusi, nel rispetto del principio di neutralità fiscale.
Per i contributi versati a fondi aperti individuali, il vincolo di capienza (sia quello percentuale, 12%, che quello assoluto, € 5.164,57) va quantificato dopo aver considerato anche i versamenti a forme di previdenza complementare collettive. Pertanto in caso di versamenti eccedenti i limiti, beneficeranno del bonus fiscale prima i versamenti a fondi mobiliari chiusi e, per la restante parte, i contributi a fondi pensione aperti individuali.

Nel caso di soggetti che producano reddito di lavoro dipendente, va considerato pure l’ ulteriore limite del doppio del TFR.
Diversamente, in presenza di fondi pensione chiusi a cui il dipendente non aderisca, il plafond va calcolato sul limite percentuale del 12% del reddito complessivo, mentre il limite massimo di € 5.164,57 va dedotto dal reddito complessivo al netto dei redditi di lavoro dipendente.
 


Trattamento tributario delle assicurazioni sulla vita con finalità previdenziali

Le polizze vita a carattere previdenziale godono dello stesso trattamento fiscale previsto per i fondi pensione.

Al fine di poter usufruire del medesimo regime, occorre che i contratti:

  • siano stipulati con Imprese di assicurazioni autorizzate dall’ ISVAP ad operare in Italia;
  • garantiscano l’ erogazione di prestazioni pensionistiche di anzianità o vecchiaia al ricorrere dei medesimi requisiti previsti dai fondi pensione;
  • consentano la prosecuzione facoltativa dei versamenti entro i cinque anni successivi al compimento dell’età pensionabile e prevedano la facoltà di riscatto secondo le modalità previste per i fondi pensione aperti.

Per il resto, quanto specificato a proposito dei fondi pensione aperti, vale per le polizze vita a carattere previdenziale




Disciplina fiscale delle polizze assicurative senza finalità previdenziali

Per ciò che concerne la tipologia dei contratti di assicurazione vita senza contenuti previdenziali, occorre distinguere due categorie:

  • contratti aventi ad oggetto il rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza per cui è riconosciuto il beneficio della detrazione di imposta del 19% sui premi versati, con importo non eccedente 1291,14 €.
  • contratti aventi un contenuto prettamente finanziario che non beneficiano di alcuna detrazione/deduzione per i premi corrisposti e il reddito generato dalla differenza tra il versato ed il riscosso viene considerato reddito di capitale, da assoggettarsi all'imposta sostitutiva del 12,50%.

 

 

www.consulenzafinanziaria.net - © 2002