Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari 

(Adottato dalla Consob con delibera n. 11522 dell'1 luglio 1998 e successivamente modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1° marzo 2000 e n. 12498 del 20 aprile 2000) (1)

 

INDICE:

LIBRO I - FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI
Art. 1 - Fonti normative
Art. 2 - Definizioni

LIBRO II - AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DI IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE

Parte I - Disposizioni preliminari
Art. 3 - Definizioni

Parte II - Albo
Art. 4 - Albo
Art. 5 - Contenuto dell'albo
Art. 6 - Pubblicità dell'albo

Parte III - Procedimento di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento
Art. 7 - Domanda di autorizzazione
Art. 8 - Documentazione da allegare alla domanda
Art. 9 - Istruttoria della domanda
Art. 10 - Estensione delle autorizzazioni
Art. 11 - Rinuncia alle autorizzazioni
Art. 12 - Sospensione dei termini dell'istruttoria
Art. 13 - Decadenza dall'autorizzazione
Art. 14 - Comunicazioni sull'esercizio dei servizi di investimento

Parte IV - Procedimento di autorizzazione relativo alle imprese di investimento extracomunitarie
Art. 15 - Domanda di autorizzazione
Art. 16 - Documentazione da allegare alla domanda
Art. 17 - Istruttoria della domanda
Art. 18 - Lingua degli atti
Art. 19 - Servizi che non possono essere prestati senza lo stabilimento di succursali
Art. 20 - Disposizioni applicabili

Parte V - Imprese di investimento comunitarie
Art. 21 - Stabilimento di succursali
Art. 22 - Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali
Art. 23 - Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento

Parte VI - Disposizioni finali
Art. 24 - Disposizioni finali

LIBRO III - PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA

Parte I - Disposizioni preliminari
Art. 25 - Definizioni

Parte II - Disciplina della prestazione dei servizi di investimento e accessori e del servizio di gestione collettiva del risparmio

Titolo I - Servizi di investimento e accessori

Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 26 - Regole generali di comportamento
Art. 27 - Conflitti di interessi
Art. 28 - Informazioni tra gli intermediari e gli investitori
Art. 29 - Operazioni non adeguate)
Art. 30 - Contratti con gli investitori
Art. 31 - Rapporti tra intermediari e speciali categorie di investitori

Capo II - Norme per la prestazione dei singoli servizi

Sezione I - Negoziazione
Art. 32 - Negoziazione

Sezione II - Ricezione e trasmissione di ordini, mediazione
Art. 33 - Ricezione e trasmissione di ordini
Art. 34 - Mediazione

Sezione III - Collocamento e offerta fuori sede
Art. 35 - Collocamento di strumenti finanziari
Art. 36 - Offerta fuori sede

Sezione IV - Gestione di portafogli
Art. 37 - Contratti con gli investitori
Art. 38 - Caratteristiche della gestione
Art. 39 - Categorie di strumenti finanziari
Art. 40 - Tipologia delle operazioni
Art. 41 - Leva finanziaria
Art. 42 - Parametri oggettivi di riferimento
Art. 43 - Prestazione del servizio
Art. 44 - Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati
Art. 45 - Conflitti di interessi nel servizio di gestione
Art. 46 - Delega dell'attività di gestione

Sezione V - Concessione di finanziamenti
Art. 47 - Concessione di finanziamenti agli investitori

Titolo II - Servizio di gestione collettiva del risparmio
Art. 48 - Regole generali di comportamento
Art. 49 - Conflitti di interessi
Art. 50 - Obiettivi di investimento
Art. 51 - Frequenza delle operazioni
Art. 52 - Rapporti tra società di gestione del risparmio
Art. 53 - Delega della gestione
Art. 54 - Prestazione del servizio
Art. 55 - Collocamento diretto

Parte III - organizzazione e procedure interne
Art. 56 - Procedure interne
Art. 57 - Controllo interno
Art. 58 - Codice interno di comportamento
Art. 59 - Reclami

Parte IV -  Obblighi di attestazione, rendicontazione e registrazione
Art. 60 - Attestazione degli ordini
Art. 61 - Informazioni sulle operazioni eseguite
Art. 62 - Rendicontazioni periodiche
Art. 63 - Registrazione degli ordini e delle operazioni

Parte V - Agenti di cambio

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 64 - Agenti di cambio

Titolo II - Controllo contabile
Art. 65 - Controllo contabile
Art. 66 - Conferimento e revoca dell'incarico
Art. 67 - Comunicazioni alle Autorità di controllo

Parte VI - Intermediari comunitari ed extracomunitari
Art. 68 - Intermediari comunitari ed extracomunitari

Parte VII - Disposizioni finali e transitorie
Art. 69 - Conservazione dei registri e della documentazione
Art. 70 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

LIBRO IV - PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DI PRODOTTI FINANZIARI
Art. 71 - Definizioni
Art. 72 - Ambito di applicazione
Art. 73 - Soggetti
Art. 74 - Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza
Art. 75 - Svolgimento
Art. 76 - Promotori finanziari
Art. 77 - Entrata in vigore

LIBRO V - ALBO E ATTIVITA' DEI PROMOTORI FINANZIARI

Parte I - Disposizioni preliminari
Art. 78 - Definizioni

Parte II - Commissioni territoriali
Art. 79 - Istituzione e compiti
Art. 80 - Nomina dei membri e del segretario
Art. 81 - Cessazione e sospensione dei membri
Art. 82 - Attribuzioni del Presidente
Art. 83 - Commissione
Art. 84 - Segreteria della Commissione
Art. 85 - Obblighi dei promotori nei confronti delle commissioni

Parte III - Organismo
Art. 86 - Compiti e obblighi dell'organismo

Parte IV - Disciplina dell'albo
Art. 87 - Albo dei promotori
Art. 88 - Requisiti per l'iscrizione
Art. 89 - Prova valutativa
Art. 90 - Domanda di iscrizione
Art. 91 - Iscrizione all'albo
Art. 92 - Cancellazione dall'albo

Parte V -  Attività dei promotori finanziari
Art. 93 - Ambito di attività
Art. 94 - Incompatibilità
Art. 95 - Regole generali di comportamento
Art. 96 - Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori
Art. 97 - Conservazione della documentazione

Parte VI - Provvedimenti sanzionatori
Art. 98 - Sanzioni

Parte VII - Disposizioni finali e transitorie
Art. 99 - Disposizioni finali e transitorie


LIBRO I

FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, lettere d), f), g) e h), 32, comma 2, e 201, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

Art. 2
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) «gruppo»: il gruppo determinato in via generale dalla Banca d'Italia.

 

LIBRO II

AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DI IMPRESE DI INVESTIMENTO
COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE

 

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 3
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) «albo»: l'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;

b) «sezione speciale»: la sezione dell'albo prevista dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

c) «sezione imprese extracomunitarie»: la sezione dell'albo nella quale sono iscritte le imprese di investimento extracomunitarie autorizzate ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del Testo Unico operanti con o senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;

d) «elenco»: l'elenco delle imprese d'investimento comunitarie allegato all'albo istituito dall'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;

e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e che fornisce i servizi di investimento ed i servizi accessori dell'impresa stessa;

f) «Stato comunitario»: lo Stato appartenente all'Unione Europea;

g) «Stato extracomunitario»: lo Stato non appartenente all'Unione Europea;

h) «Stato membro d'origine»: lo Stato comunitario come definito dall'articolo 1, n. 6), della Direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993;

i) «Stato d'origine»: lo Stato extracomunitario in cui l'impresa di investimento ha la propria sede legale;

l) «servizi di investimento»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 5, del Testo Unico;

m) «servizi accessori»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 6, del Testo Unico;

n) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 1, lett. s), del Testo Unico;

o) «decreto n. 468/1998»: il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 468 dell'11 novembre 1998(2);

p) «decreto n. 469/1998»: il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 469 dell'11 novembre 1998(3);

q) «partecipazione qualificata»: quella determinata in via generale dalla Banca d'Italia;

r) «partecipazione rilevante»: quella determinata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

PARTE II

ALBO

 

Art. 4
(Albo)

1. Nell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico, sono iscritte:

a) le SIM;

b) nella sezione imprese extracomunitarie, le imprese di investimento extracomunitarie;

c) nella sezione speciale, le società di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. All'albo è allegato un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento comunitarie.

 

Art. 5
(Contenuto dell'albo)

1. Nell'albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) la direzione generale;

e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento, con l'indicazione dei servizi di investimento autorizzati e le relative limitazioni operative, ove esistenti.

2. Nella sezione imprese extracomunitarie, per ciascuna impresa di investimento extracomunitaria iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) la direzione generale;

e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi di investimento e dei servizi accessori, di cui all'articolo 28 del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;

f) le eventuali succursali nel territorio della Repubblica.

3. Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) la direzione generale;

e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria.

4. Nell'elenco allegato, per ciascuna impresa di investimento comunitaria iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) la direzione generale;

e) i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;

f) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi autorizzati;

g) le eventuali succursali nel territorio della Repubblica.

 

Art. 6
(Pubblicità dell'albo)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Consob pubblica l'albo aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente in una Edizione Speciale del Bollettino.

 

PARTE III

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Art. 7
(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento, sottoscritta dal legale rappresentante della società e in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob.

2. La domanda è corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. La domanda indica:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi di investimento per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi di:

1) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

2) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

3) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione, la domanda stessa deve altresì precisare se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa;

c) l'elenco dei documenti allegati.

4. La Consob, entro 20 giorni dal ricevimento, verifica la completezza della domanda e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.

5. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

Art. 8
(Documentazione da allegare alla domanda)

1. La domanda di autorizzazione è corredata da:

a) documenti riguardanti la società:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto munita della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

2) certificato attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

3) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;

4) per le società già operative, una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita a una data non anteriore a 60 giorni dalla presentazione della domanda. Alla situazione patrimoniale deve essere allegata una relazione del collegio sindacale;

5) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale con l'indicazione dei relativi poteri, nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

6) elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

7) programma concernente l'attività iniziale, redatto secondo lo schema allegato n. 1;

8) relazione sulla struttura organizzativa della società redatta secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

b) documenti riguardanti i detentori di una partecipazione rilevante e il gruppo: la documentazione prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in una SIM e del gruppo della SIM ad assicurare una gestione sana e prudente della società e a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza. La documentazione riguarda i soggetti indicati nelle disposizioni. Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità è presentata la seguente documentazione:

b1) nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica:

1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui è detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

2) la documentazione prevista nell'allegato n. 2.

b2) nel caso in cui il soggetto sia una persona giuridica o una società di persone, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i membri del consiglio di amministrazione, o organo equivalente, e dal direttore generale, o da chi svolge funzioni equivalenti, ed in tal caso deve essere presentata la seguente documentazione:

1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui viene detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

2) verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, del soggetto detentore la partecipazione rilevante, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di onorabilità degli amministratori, del direttore generale o, comunque, di chi svolge funzioni equivalenti. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 presa a base delle valutazioni effettuate.

Non sono tenuti a comprovare la sussistenza dei requisiti di onorabilità tutti i soggetti che detengono una partecipazione rilevante (persone fisiche o esponenti aziendali di una persona giuridica o società di persone) che, al momento della presentazione della domanda, ricoprono la carica di amministratore o direttore generale, o altra equivalente, in banche italiane, SIM, SICAV, SGR, banche e imprese di investimento comunitarie, banche ed imprese di investimento extracomunitarie comunque autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica, società di gestione di mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico, società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del Testo Unico, imprese di assicurazione di cui ai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995. Le disposizioni di cui alla presente lettera b) si applicano anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) documenti riguardanti gli esponenti aziendali:

- verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto n. 468/1998. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 presa a base delle valutazioni effettuate.

2. I documenti di cui al comma 1 attestanti i requisiti di onorabilità devono essere rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

3. Nei casi in cui la documentazione specificata al comma 1, lettera a), sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.

4. Le dichiarazioni di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato n. 2 sono rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, le dichiarazioni di cui ai nn. 5, 6 e 7 dell'allegato n. 2 sono rese nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253(4).

Art. 9
(Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 19, comma 1, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società nonché quando non sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 93/22/CEE, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione rilevante nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, la società provvede a presentare la relativa documentazione(5).

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) alla società richiedente;

b) agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

Art. 10
(Estensione delle autorizzazioni)

1. Le SIM che intendono essere autorizzate allo svolgimento di ulteriori servizi di investimento inoltrano domanda alla Consob ai sensi dell'articolo 7. Analoga domanda è presentata da parte delle SIM, già autorizzate allo svolgimento dei servizi di:

a) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

b) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

c) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione,

senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa, qualora le SIM stesse intendano svolgere le medesime attività con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela ovvero con assunzione di rischi da parte della società stessa.

2. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) programma concernente l'attività iniziale, redatto secondo lo schema allegato 1, relativamente ai servizi da autorizzare;

b) relazione concernente le conseguenti modifiche della struttura organizzativa della società, redatta secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

c) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;

d) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e relativo statuto, copia autentica del verbale di assemblea con relativo decreto di omologazione.

3. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società.

4. Si applicano l'articolo 7, commi 4 e 5 e l'articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 11
(Rinuncia alle autorizzazioni)

1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento, presentano apposita istanza di revoca alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni(6).

2. Si applica l'articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 12
(Sospensione dei termini dell'istruttoria)

1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 9, 10 e 11, sono sospesi:

a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15/1968, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente;

b) nelle ipotesi di cui all'articolo 6 della Direttiva 93/22/CEE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista;

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute, fino alla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione;

d) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;

e) nelle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11, ove siano in corso accertamenti ispettivi o di vigilanza nei confronti della SIM, per il tempo necessario al completamento degli accertamenti.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione dell'istruttoria(7).

Art. 13
(Decadenza dall'autorizzazione)

1. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio di investimento autorizzato entro il termine di dodici mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Le SIM che abbiano interrotto lo svolgimento di un servizio di investimento autorizzato lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 non decorrono o sono interrotti nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti ispettivi o di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi i termini decorrono per intero dal momento del completamento degli accertamenti.

4. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

5. La Consob può differire la pronuncia di decadenza qualora la SIM abbia omesso la comunicazione di interruzione dell'esercizio di servizi di investimento autorizzati prevista dall'articolo 14 e ciò sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, del Testo Unico(8).

Art. 14
(Comunicazioni sull'esercizio dei servizi di investimento)

1. Le SIM comunicano immediatamente alla Consob ed alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio di investimento autorizzato.

 

PARTE IV

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE

Art. 15
(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob e corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. I termini dell'istruttoria sono sospesi finché le intese non siano state integrate al fine di consentire la vigilanza sulla stabilità patrimoniale e sul contenimento del rischio, nonché sul permanere delle condizioni che devono sussistere al momento dell'autorizzazione.

2. La domanda indica:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi d'investimento e quelli accessori per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione, con la specificazione di quelli che l'impresa intende svolgere mediante stabilimento di succursali. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi di:

1) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

2) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

3) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione;

la domanda stessa deve altresì precisare se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa;

c) l'elenco dei documenti allegati.

3. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5(9).

Art. 16
(Documentazione da allegare alla domanda)

1. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione riguardante l'impresa richiedente:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale certificato vigente dalla competente autorità dello Stato d'origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

b) dichiarazione da parte del presidente del collegio sindacale o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure concorsuali o altre equivalenti;

c) elenco e generalità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o degli organi, comunque denominati, titolari di funzioni equivalenti, con indicazione dei poteri attribuiti ai singoli componenti;

d) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

e) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e principali rami di attività;

f) situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;

g) programma concernente l'attività iniziale che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica contenente, in ogni caso, la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema allegato 1;

h) copia autentica dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica, rilasciata dall'autorità competente dello Stato d'origine(10).

2. In caso di stabilimento di succursali, ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la domanda è altresì corredata della seguente documentazione:

a) descrizione della struttura organizzativa delle succursali redatta, ove compatibile, secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

b) documenti riguardanti i responsabili delle succursali:

- verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili delle succursali, nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto n. 468/1998. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato 2 presa a base delle valutazioni effettuate(11);

c) dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della prima succursale di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. d), del Testo Unico.

3. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

Art. 17
(Istruttoria della domanda)

1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 28 del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato d'origine.

2. Qualsiasi modificazione concernente gli amministratori, i sindaci, o i soggetti che svolgono funzioni equivalenti, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, l'impresa provvede a presentare la relativa documentazione(12).

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) all'impresa richiedente;

b) agli amministratori, ai sindaci ed ai soci dell'impresa richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

Art. 18
(Lingua degli atti)

1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 15 e le dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi degli articoli 16 e 17 devono essere prodotte in lingua italiana. I documenti i cui originali siano in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.

Art. 19
(Servizi che non possono essere prestati senza lo stabilimento di succursali)

1. Le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica, senza stabilimento di succursali, i servizi di investimento nonché i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), b), c) e g), del Testo Unico.

2. Su istanza motivata, la Consob, sentita la Banca d'Italia, può concedere singole deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto delle dimensioni del soggetto richiedente, dell'eventuale operatività del medesimo in altri Stati e di ogni ulteriore elemento di rilievo.

Art. 20
(Disposizioni applicabili)

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, 13 e 14(13).

 

PARTE V

IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE

Art. 21
(Stabilimento di succursali)

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali in Italia. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia ed alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2. La succursale può iniziare l'attività dal momento in cui riceve apposita comunicazione della Consob ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dall'ultima delle comunicazioni di cui al comma 1.

3. In caso di prevista modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, l'impresa di investimento notifica per iscritto la modifica in questione alla Banca d'Italia ed alla Consob almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa. La effettuazione della modifica è preceduta da apposita comunicazione alla Banca d'Italia ed alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Art. 22
(Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali)

1. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare in Italia i servizi ammessi al mutuo riconoscimento senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano state informate dall'autorità dello Stato membro d'origine.

2. In caso di modifica del contenuto delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, l'impresa di investimento notifica per iscritto la modifica in questione alla Banca d'Italia ed alla Consob prima di effettuare la modifica stessa.

Art. 23
(Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento)

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dei servizi disciplinati dal Testo Unico non ammessi al mutuo riconoscimento, da parte di imprese di investimento comunitarie.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

a) effettivo svolgimento nello Stato membro d'origine, in base alle disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l'impresa di investimento intende svolgere nel territorio della Repubblica;

b) presentazione di un programma di attività nel quale siano, in particolare, indicati i servizi che l'impresa di investimento intende prestare ed i relativi tipi di operazioni nonché, in ogni caso, se i servizi stessi saranno prestati attraverso una succursale.

3. La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di investimento e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, nonché l'articolo 18.

4. La domanda è corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. La domanda deve indicare:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale ed i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi che l'impresa intende prestare;

c) l'elenco dei documenti allegati.

6. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

a) attestazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, che l'impresa di investimento ivi svolge effettivamente e regolarmente i servizi per i quali è richiesta l'autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;

b) programma di attività di cui al comma 2, lett. b), contenente, in ogni caso, la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema allegato 1.

7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato membro d'origine.

8. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

9. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 2 e 3, 10, 11, 12, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), e comma 2, 13, 14 e 18(14).

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente Libro entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni del presente Libro si applicano anche alle istruttorie in corso alla data della sua entrata in vigore.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, la Consob può chiedere la documentazione integrativa necessaria per l'istruttoria ed i termini per il compimento della stessa sono sospesi fino alla data di ricevimento da parte della Consob della documentazione completa.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Libro è abrogato il Regolamento n. 10418 del 1996.

LIBRO III

PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 25
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) «servizi di investimento»: i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

b) «servizi accessori»: i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione C della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

c) «agenti di cambio»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico;

d) «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio nella prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia(15);

e) «sede» o «dipendenza»: una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi di investimento e, nel caso delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, il servizio di gestione collettiva del risparmio;

f) «mercati di Stati appartenenti all'OCSE»: i mercati istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato appartenente all'OCSE in cui hanno sede;

g) «mercati regolamentati»: i mercati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 2, del Testo Unico, ivi inclusi quelli iscritti nella sezione di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo Unico, e i mercati di Stati appartenenti all'OCSE.

h) "warrant": gli strumenti finanziari, comunque denominati, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante(16).

 

PARTE II

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI
E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Titolo I

Servizi di investimento e accessori

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 26
(Regole generali di comportamento)

1. Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare:

a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;

b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano;

c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro;

d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori;

e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire;

f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore.

Art. 27
(Conflitti di interessi)

1. Gli intermediari autorizzati vigilano per l'individuazione dei conflitti di interessi.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

3. Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi.

Art. 28
(Informazioni tra gli intermediari e gli investitori)

1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono(17):

a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;

b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento(18).

3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito(19).

4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.

5. Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 29
(Operazioni non adeguate)

1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.

3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Art. 30
(Contratti con gli investitori)

1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore.

2. Il contratto con l'investitore deve:

a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;

b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;

c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni;

d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;

e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant(20);

f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi:

a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza;

b) accessori, fatta eccezione per quelli di concessione di finanziamenti agli investitori e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari(21).

Art. 31
(Rapporti tra intermediari e speciali categorie di investitori)

1. A eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, 32, commi 3, 4 e 5, 37, fatta eccezione per il comma 1, lett. e), 38, 39, 40, 41, 42, 43, comma 5, lett. b), comma 6, primo periodo, e comma 7, lett. b) e c), 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62.

2. Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono  funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.

 

Capo II

Norme per la prestazione dei singoli servizi

 

Sezione I

Negoziazione

Art. 32
(Negoziazione)

1. Nella prestazione dei servizi di negoziazione, gli intermediari autorizzati eseguono gli ordini rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione.

2. Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere prontamente comunicato all'investitore.

3. Ferma restando la disciplina di cui al regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, gli intermediari autorizzati eseguono in conto proprio o in conto terzi le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dall'investitore.

4. Le condizioni di cui al comma 3 si considerano soddisfatte nel caso in cui la negoziazione sia eseguita:

- durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato;

- al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati(22).

5. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio gli intermediari autorizzati comunicano all'investitore, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale sono disposti a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed eseguono la negoziazione contestualmente all'assenso dell'investitore; sul prezzo pattuito non possono applicare alcuna commissione.

6. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi, ferma restando l'applicazione delle commissioni e delle spese, il prezzo praticato all'investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato dall'intermediario.

Sezione II

Ricezione e trasmissione di ordini, mediazione

Art. 33
(Ricezione e trasmissione di ordini)

1. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini gli intermediari autorizzati trasmettono tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nonché a intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei paesi d'origine alla prestazione dei servizi di negoziazione o collocamento.

2. Gli ordini sono trasmessi nello stesso ordine con cui sono stati ricevuti; è in ogni caso fatto divieto di compensare ordini di segno opposto e, salvo quanto previsto al comma 3, di raggrupparli.

3. Nel caso di ordini di compravendita, gli intermediari autorizzati possono, nel trasmetterli all'intermediario negoziatore, raggruppare i singoli ordini ricevuti dagli investitori quando ciò sia compatibile con la natura degli ordini stessi e le modalità di funzionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni. In nessun caso gli ordini rilasciati dagli intermediari per proprio conto possono essere raggruppati con quelli di pertinenza degli investitori.

4. Nel caso di ordini relativi a operazioni di collocamento, gli intermediari autorizzati possono trasmettere detti ordini agli intermediari collocatori a condizione che:

a) sia assicurata la consegna all'investitore della documentazione informativa prescritta;

b) siano adottate procedure che assicurino il rispetto da parte dell'intermediario collocatore dei criteri di riparto previsti per l'offerta.

5. Il rifiuto di trasmettere un ordine deve essere immediatamente comunicato all'investitore.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui l'intermediario autorizzato provveda direttamente all'esecuzione degli ordini.

Art. 34
(Mediazione)

1. Nello svolgimento del servizio di mediazione, gli intermediari autorizzati mettono in contatto due o più investitori per la conclusione di operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, nell'esecuzione dell'incarico gli intermediari autorizzati comunicano a ciascun investitore le circostanze a essi note relative alle caratteristiche dell'operazione.

3. Gli intermediari autorizzati possono percepire una commissione da ciascuna delle parti, indipendentemente dall'effettiva conclusione dell'operazione.

 

Sezione III

Collocamento e offerta fuori sede

Art. 35
(Collocamento di strumenti finanziari)

1. Nella prestazione del servizio di collocamento gli intermediari autorizzati si attengono alle disposizioni dettate dall'offerente o dal soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e di riparto.

Art. 36
(Offerta fuori sede)

1. Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi di investimento e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine di:

a) acquisire e fornire le informazioni e consegnare copia del documento di cui agli articoli 28 e 29, comma 3;

b) consegnare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti, ovvero i documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento;

c) illustrare agli investitori:

- prima della sottoscrizione del documento di acquisto o sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero dei documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali;

- la facoltà prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

d) ricevere dagli investitori:

- il documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero i documenti contrattuali da essi firmati;

- i relativi mezzi di pagamento, strumenti finanziari e altri prodotti finanziari nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 31, comma 6, del Testo Unico;

- disposizioni relative ai servizi offerti;

- le eventuali richieste di disinvestimento relative agli strumenti finanziari e agli altri prodotti finanziari sottoscritti o acquistati ovvero le dichiarazioni di recesso dai contratti;

- le eventuali richieste di trasferimento o ritiro di strumenti finanziari e di altri prodotti finanziari o di somme di denaro.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all'offerta fuori sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle imprese di investimento.

3. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti degli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2(23).

Sezione IV

Gestione di portafogli

Art. 37
(Contratti con gli investitori)

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 30, il contratto con gli investitori deve:

a) indicare le caratteristiche della gestione;

b) individuare espressamente le operazioni che l'intermediario non può compiere senza la preventiva autorizzazione dell'investitore; ove non siano previste restrizioni indicare espressamente tale circostanza;

c) con riguardo agli strumenti finanziari derivati, indicare se detti strumenti possono essere utilizzati per finalità diverse da quella di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione;

d) indicare se l'intermediario è autorizzato a delegare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, specificando, nel caso in cui la delega non riguardi l'intero portafoglio, gli strumenti finanziari, i settori o i mercati di investimento con riferimento ai quali l'autorizzazione viene rilasciata e, in ogni caso, gli eventuali limiti e condizioni dell'autorizzazione;

e) specificare che l'investitore può recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità(24).

2. Il contratto con l'investitore deve altresì indicare se l'intermediario è autorizzato a fare uso, in relazione alle caratteristiche della gestione prescelta, della leva finanziaria e in che misura. In tale caso, il contratto deve indicare il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali  l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria a un valore pari a uno, nonché l'avvertenza che l'uso di una misura della leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, l'investitore può trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

3. Dal momento del recesso, gli intermediari autorizzati non possono compiere atti di gestione sul patrimonio gestito salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del patrimonio stesso. Essi possono altresì eseguire le operazioni già disposte dall'investitore e non ancora eseguite salvo che le stesse non siano già state revocate.

Art. 38
(Caratteristiche della gestione)

1. Per caratteristiche della gestione si intendono:

a) le categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere investito il patrimonio gestito e gli eventuali limiti;

b) la tipologia delle operazioni che l'intermediario può effettuare sui suddetti strumenti finanziari;

c) la misura massima della leva finanziaria che l'intermediario può utilizzare;

d) il parametro oggettivo di riferimento al quale confrontare il rendimento della gestione.

Art. 39
(Categorie di strumenti finanziari)

1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano categorie distinte di strumenti finanziari :

a) con riferimento alla divisa in cui sono espressi, quelli denominati in divise di Stati appartenenti all'Unione Europea, agli Stati Uniti d'America, al Giappone, agli altri Stati appartenenti all'OCSE, a tutti gli altri Stati;

b) con riferimento al mercato sui quali sono negoziati, quelli negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'Unione Europea, quelli negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE, quelli negoziati in un mercato di un altro Stato, quelli non negoziati in alcun mercato;

c) con riferimento agli strumenti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo, quelli emessi da organismi di investimento collettivo assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea, quelli emessi da organismi di investimento collettivo non assoggettati alle disposizioni delle direttive comunitarie ma aventi sede in Stati appartenenti all'OCSE, quelli emessi da organismi di investimento collettivo aventi sede in tutti gli altri Stati;

d) per i titoli di debito, con riferimento all'emittente, quelli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o emessi da enti internazionali di carattere pubblico, quelli emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE, quelli emessi da altri emittenti. Nell'ambito di questi ultimi, i titoli devono essere distinti in base al rating ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

e) per i titoli di debito, con riferimento alla durata finanziaria (duration), quelli con durata finanziaria non superiore all'anno, quelli con durata finanziaria superiore all'anno e non superiore a 36 mesi, quelli con durata finanziaria superiore a 36 mesi.

Art. 40
(Tipologia delle operazioni)

1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano tipologie distinte di operazioni:

a) le compravendite a pronti;

b) le compravendite a termine;

c) le vendite allo scoperto;

d) le compravendite a premio;

e) le operazioni di prestito titoli e di riporto;

f) i pronti contro termine.

Art. 41
(Leva finanziaria)

1. L'intermediario contrae obbligazioni per conto dell'investitore che lo impegnano oltre il patrimonio gestito qualora la leva finanziaria utilizzata superi l'unità.

2. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, per leva finanziaria si intende il rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari e il controvalore del patrimonio affidato in gestione calcolato secondo i criteri previsti per i rendiconti trimestrali di cui all'Allegato n. 5.

Art. 42
(Parametri oggettivi di riferimento)

1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, l'intermediario deve indicare all'investitore un parametro oggettivo di riferimento coerente con i rischi a essa connessi al quale commisurare i risultati della gestione.

2. Tale parametro deve essere costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo.

Art. 43
(Prestazione del servizio)

1. Gli intermediari autorizzati provvedono a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risultino:

a) le analisi e le previsioni sulla base delle quali vengono assunte le strategie generali di investimento;

b) la descrizione delle strategie deliberate.

2. Gli intermediari autorizzati dispongono l'esecuzione delle operazioni sulla base delle strategie generali di investimento preventivamente definite tenendo conto delle informazioni concernenti gli investitori di cui dispongono nonché delle disposizioni particolari impartite dai medesimi.

3. Gli intermediari autorizzati imputano gli ordini separatamente a ciascun investitore prima della loro trasmissione all'incaricato dell'esecuzione.

4. Gli intermediari autorizzati esigono che le operazioni da essi disposte per conto degli investitori siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigilano affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori. Le condizioni di cui al presente comma si considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite:

- durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato;

- al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati.(22).

5. Gli intermediari autorizzati possono effettuare operazioni aventi a oggetto vendite allo scoperto, contratti a premio e strumenti finanziari derivati esclusivamente a condizione che:

a) le operazioni suddette siano concluse con intermediari mobiliari autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità;

b) i contratti a premio, gli strumenti finanziari derivati e quelli oggetto delle vendite allo scoperto siano negoziati in mercati regolamentati, salvo che i medesimi contratti non siano stipulati con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione.

6. Gli intermediari autorizzati possono concludere per finalità di impiego del patrimonio gestito operazioni di riporto e di prestito titoli aventi a oggetto esclusivamente strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati; dette operazioni sono concluse con intermediari mobiliari autorizzati, soggetti a vigilanza di stabilità.

7. Gli intermediari autorizzati possono effettuare operazioni di pronti contro termine per finalità di impiego del patrimonio gestito esclusivamente a condizione che:

a) dette operazioni siano concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità;

b) dette operazioni abbiano a oggetto titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da enti internazionali di carattere pubblico, ovvero titoli emessi nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito da banche di Stati appartenenti all'OCSE;

c) l'operazione a pronti sia effettuata al prezzo di mercato ovvero, ove trattasi di titoli non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, a un prezzo pari a quello risultante dal prudente apprezzamento dell'intermediario.

Art. 44
(Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati)

1. Gli intermediari autorizzati possono inserire nei portafogli dei singoli investitori strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati in misura non superiore al 25% del controvalore dei patrimoni stessi; le relative operazioni devono essere concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere superata a condizione che l'investitore abbia rilasciato a seguito della proposta dell'intermediario la propria preventiva e specifica autorizzazione scritta all'esecuzione di ogni singola operazione. Nel richiedere l'autorizzazione, gli intermediari autorizzati comunicano all'investitore almeno i seguenti elementi che devono essere riportati in premessa all'autorizzazione:

a) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione, evidenziando che lo stesso non è negoziato in alcun mercato regolamentato;

b) la quantità e il prezzo prevedibilmente applicato all'operazione, nonché il suo prevedibile controvalore complessivo;

c) le ragioni per le quali ritengono opportuna o comunque utile per l'investitore l'operazione.

3. I singoli strumenti finanziari di cui al comma 1 non possono superare il limite del 10% del controvalore del patrimonio gestito per conto dell'investitore.

4. Nel caso di superamento dei limiti di cui al comma 1, per cause diverse dagli acquisti effettuati sulla base delle autorizzazioni di cui al comma 2 e 3, la posizione deve essere riportata entro i limiti nel più breve tempo possibile tenendo conto dell'interesse dell'investitore(25).

5. Il presente articolo non si applica agli strumenti finanziari di cui all'articolo 45, comma 1.

6. Ai fini del presente articolo gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati(26).

Art. 45
(Conflitti di interessi nel servizio di gestione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 non si applicano alle operazioni in conflitto di interessi derivante da rapporti di gruppo o dalla prestazione congiunta di più servizi quando tali operazioni hanno ad oggetto i seguenti strumenti finanziari, a condizione che la natura dei singoli conflitti sia descritta nel contratto e che l'investitore le abbia espressamente autorizzate nel contratto medesimo:

a) titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE;

b) titoli di debito emessi da enti internazionali di carattere pubblico;

c) titoli di debito emessi da banche o altri emittenti con sede in uno Stato appartenente all'OCSE e negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE o aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

d) titoli di debito emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE, da banche o da altri emittenti aventi sede in uno Stato non appartenente all'OCSE, ma negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE e aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

e) quote o azioni di organismi di investimento collettivo aventi sede in Stati appartenenti all'OCSE;

f) titoli di debito emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE e negoziati in un mercato di uno Stato non appartenente all'OCSE;

g) titoli di debito emessi da banche o da altri emittenti con sede in Stati non appartenenti all'OCSE, negoziati in un mercato di uno Stato non appartenente all'OCSE e aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

h) azioni e altri titoli di capitale di emittenti aventi sede in uno Stato appartenente all'OCSE negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE;

i) quote o azioni di organismi di investimento collettivo con sede in Stati non appartenenti all'OCSE negoziate in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE.

2. Gli strumenti finanziari inseriti nel portafoglio di ogni singolo investitore per effetto delle operazioni di cui al comma 1, lettere f), g), h) ed i), non possono superare il 50% del suo controvalore. Le operazioni comportanti il superamento del predetto limite sono consentite nel rispetto, per ogni singola operazione, delle disposizioni di cui all'articolo 27.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 27 non si applicano alle operazioni in conflitto di interessi derivante da rapporti di gruppo o dalla prestazione congiunta di più servizi quando tali operazioni hanno ad oggetto strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1, a condizione che la natura dei singoli conflitti sia descritta nel contratto e che l'investitore le abbia espressamente autorizzate nel contratto medesimo. Gli strumenti finanziari inseriti nel portafoglio di ogni singolo investitore, per effetto di tali operazioni, non possono superare il 25% del suo controvalore. Le operazioni comportanti il superamento del predetto limite sono consentite nel rispetto, per ogni singola operazione, delle disposizioni di cui all'articolo 27. Ogni singolo strumento finanziario inserito nel portafoglio di ogni singolo investitore in base alle disposizioni del presente comma non può comunque superare il 5% del suo controvalore.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 27 non si applicano alle operazioni in conflitto di interessi derivante da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che la natura dei singoli conflitti sia descritta nel contratto e che l'investitore le abbia espressamente autorizzate nel contratto medesimo.

5. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo, si considerano rilevanti i collocamenti conclusi o garantiti dall'intermediario o dai soggetti appartenenti al gruppo nei tre mesi precedenti la data di inserimento dei relativi strumenti finanziari nei portafogli degli investitori.

6. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati di Stati appartenenti all'OCSE sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati.

Art. 46
(Delega dell'attività di gestione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, gli intermediari autorizzati possono conferire con apposito contratto scritto a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento deleghe gestionali.

2. Le deleghe possono essere conferite a intermediari comunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento; la delega può essere altresì conferita a intermediari extracomunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del medesimo servizio, a condizione che esistano apposite intese tra la Consob e le competenti autorità dello Stato in cui detti intermediari hanno sede(27).

3. In ogni caso, la delega:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità dell'intermediario delegante che resta soggetto alle disposizioni di cui al presente regolamento anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato;

b) deve avere una durata determinata e deve poter essere revocata con effetto immediato dall'intermediario delegante;

c) deve essere conforme alle indicazioni fornite dall'investitore nel contratto;

d) deve contenere clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dall'intermediario delegante;

e) deve essere formulata in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento all'intermediario delegante e a quello delegato;

f) deve prevedere un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dall'intermediario delegato al delegante che consenta l'esatta ricostruzione dei patrimoni gestiti di pertinenza dei singoli investitori.

4. Ove non specificato nel contratto e in ogni caso di successive variazioni, l'intermediario autorizzato comunica prontamente per iscritto all'investitore gli estremi identificativi dell'intermediario delegato prima dell'inizio dell'operatività dello stesso intermediario delegato.

 

Sezione V

Concessione di finanziamenti

Art. 47
(Concessione di finanziamenti agli investitori)

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 30, il contratto con gli investitori deve indicare i tipi di finanziamento previsti, il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati o i criteri oggettivi per la loro determinazione, nonché gli eventuali maggiori oneri applicabili in caso di mora; la possibilità di variare in senso sfavorevole all'investitore il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola specificamente approvata dall'investitore.

2. Configura concessione di finanziamenti l'effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all'acquisizione da parte dell'investitore a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse:

a) il cui ricavato sia destinato all'esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene l'intermediario;

b) in cui l'intermediario acquisisca dall'investitore, a fronte del finanziamento concesso, adeguate garanzie; di regola, gli strumenti finanziari costituiti in garanzia sono gli stessi oggetto delle operazioni di cui alla lett. a). Il valore degli strumenti finanziari acquisiti in garanzia deve risultare congruo rispetto all'importo del finanziamento concesso.

 

Titolo II

Servizio di gestione collettiva del risparmio

Art. 48
(Regole generali di comportamento)

1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV, nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrità del mercato mobiliare:

a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;

b) operano nel rispetto degli obiettivi di investimento indicati nel prospetto informativo degli OICR gestiti;

c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un patrimonio gestito, ivi inclusi quelli gestiti nell'ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli per conto terzi, a danno di un altro;

d) acquisiscono una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito;

e) operano al fine di contenere i costi a carico degli OICR gestiti e di ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi di investimento degli stessi OICR.

Art. 49
(Conflitti di interessi)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV vigilano per l'individuazione dei conflitti d'interessi. Esse possono effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli OICR avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV individuano i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con i soggetti che prestano servizi a favore di dette società confliggono con gli interessi degli OICR gestiti e assicurano:

a) che il patrimonio degli OICR non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti;

b) che vengano illustrate agli investitori nel prospetto