Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo  24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati  

(Adottato dalla Consob con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successivamente modificato con delibera n. 12497 del 20 aprile 2000)(1)

 

INDICE

Titolo I - Fonti normative e definizioni

Art. 1 - (Fonti normative)
Art. 2 - (Definizioni)

Titolo II - Disciplina dei mercati regolamentati

Capo I - Determinazione del capitale minimo delle società di gestione dei mercati e delle attività connesse e strumentali

Art. 3 - (Definizioni)
Art. 4 - (Capitale minimo)
Art. 5 - (Attività connesse e strumentali)

Capo II - Obblighi di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati

Art. 6 - (Definizioni)
Art. 7 - (Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)
Art. 8 - (Condizioni di esclusione dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)
Art. 9 - (Casi di inapplicabilità dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)

Capo III - Obblighi di registrazione e comunicazione delle operazioni effettuate nei mercati regolamentati

Art. 10 - (Registrazione presso i mercati regolamentati)
Art. 11 - (Obblighi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato)
Art. 12 - (Messa a disposizione del mercato delle informazioni concernenti le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione eseguite fuori da tale mercato)
Art. 13 - (Disposizione transitoria)

Capo IV - Liquidazione delle insolvenze di mercato

Art. 14 - (Definizioni)
Art. 15 - (Presupposti dell'insolvenza di mercato)
Art. 16 - (Accertamento dell'insolvenza di mercato)
Art. 17 - (Liquidazione dell'insolvenza di mercato)
Art. 18 - (Comunicazioni alla Consob)

Capo V - Realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri

Art. 18-bis - (Comunicazioni alla Consob)

Titolo III - Disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari

Capo I - Definizioni

Art. 19 - (Definizioni)

Capo II - Determinazione del capitale minimo delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari
e delle attività connesse e strumentali

Art. 20 - (Capitale minimo)
Art. 21 - (Attività connesse e strumentali)

Capo III - Gestione accentrata di strumenti finanziari

Sezione I - Strumenti finanziari e soggetti ammessi al sistema

Art. 22 - (Strumenti finanziari ammessi al sistema)
Art. 23 - (Strumenti finanziari immessi nel sistema in regime di dematerializzazione)
Art. 24 - (Soggetti ammessi al sistema)
Art. 25 - (Sospensione ed esclusione degli intermediari dal sistema)

Sezione II - Contenuto minimo ed essenziale dei contratti

Art. 26 - (Contenuto minimo ed essenziale dei contratti con la società di gestione accentrata)
Art. 27- (Convenzioni stipulate dalla società di gestione accentrata)

Capo IV - Disciplina della gestione accentrata

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 28 - (Immissione degli strumenti finanziari nel sistema)
Art. 29 - (Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari alla società di gestione accentrata)
Art. 30 - (Comunicazioni della società di gestione accentrata agli emittenti)
Art. 31 - (Legittimazione alle procedure di ammortamento)
Art. 32 - (Cautele e garanzie a favore degli investitori)
Art. 33 - (Richiesta di certificazione)
Art. 34 - (Rilascio delle certificazioni)
Art. 35 - (Comunicazioni degli intermediari agli emittenti)
Art. 36 - (Annotazioni nel libro dei soci degli emittenti)
Art. 37 - (Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari)

Sezione II - Tenuta dei conti e modalità di registrazione

Art. 38 - (Tenuta dei conti della società di gestione accentrata)
Art. 39 - (Strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata)
Art. 40 - (Tenuta dei conti degli intermediari)
Art. 41 - (Registrazione dei movimenti contabili)
Art. 42 - (Quadratura dei conti presso la società di gestione accentrata)
Art. 43 - (Quadratura dei conti presso gli intermediari)
Art. 44 - (Modalità delle comunicazioni)

Sezione III - Costituzione dei vincoli

Art. 45 - (Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari)
Art. 46 - (Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati)

Capo V - Dematerializzazione degli strumenti finanziari

Art. 47 - (Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati)
Art. 48 - (Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati)
Art. 49 - (Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione)
Art. 50 - (Cessazione dei presupposti della dematerializzazione)

Capo VI - Norme transitorie e finali

Art. 51 - (Avvio della dematerializzazione obbligatoria)
Art. 52 - (Strumenti finanziari scaduti e cedole presentate all'incasso)
Art. 53 - (Attività della Monte Titoli s.p.a.)
Art. 54 - (Gestione accentrata dei titoli di Stato)
Art. 55 - (Disposizione transitoria)

Titolo IV - Ridenominazione degli strumenti finanziari privati

Art. 56 - (Modalità di ridenominazione)
Art. 57 - (Tempi di ridenominazione)
Art. 58 - (Obblighi d'informazione)

Titolo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 59 - (Entrata in vigore)

Allegato 1 - Schema di comunicazione di collegamenti telematici da parte delle società di gestione e degli organizzatori di scambi

Allegato 2 - Schema di comunicazione di collegamenti telematici da parte degli intermediari

Allegato 3 - Certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata


Titolo I
Fonti normative e definizioni

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dell'articolo 61, comma 2, dell'articolo 65, dell'articolo 72, comma 2, dell'articolo 80, comma 3, dell'articolo 81, comma 1, e dell'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 12, comma 2 e dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 giugno 1998 n. 213.

Art. 2
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) «Decreto Euro»: il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Titolo II
Disciplina dei mercati regolamentati

Capo I
Determinazione del capitale minimo delle società di gestione dei mercati e delle attività connesse e strumentali

Art. 3
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) «società di gestione»: le società di gestione di cui all'articolo 61, comma 1, del Testo Unico;

b) «capitale minimo delle società di gestione»: l'ammontare minimo del capitale sociale delle società di gestione versato ed esistente.

Art. 4
(Capitale minimo)

1. Il capitale minimo delle società di gestione è fissato in cinque milioni di Euro(2).

Art. 5
(Attività connesse e strumentali)

1. Le società di gestione possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati:

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati da essi gestiti e di dati relativi ai mercati;

c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per l'invio dei relativi saldi al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico;

d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;

e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati anche attraverso la costituzione di fondi di garanzia in conformità a quanto previsto dall'articolo 68 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione;

f) istituzione e gestione di sistemi di scambi organizzati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 78 del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

g) istituzione e gestione di scambi organizzati di fondi interbancari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 79 del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione.

2. Le società di gestione possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nella società di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico e negli organismi di cui all'articolo 70 del Testo Unico, in società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del Testo Unico, nonché in società di gestione di mercati anche diversi da quelli previsti dagli articoli 63, comma 2, e 67, commi 1 e 2, del Testo Unico(3).

Capo II
Obblighi di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati

Art. 6
(Definizioni)

1. Nel presente Capo l'espressione:

a) «intermediari autorizzati» indica gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche autorizzati a prestare in Italia i servizi di:

- negoziazione, per conto proprio o per conto terzi, di strumenti finanziari;

- ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione relativi a strumenti finanziari;

- gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

b) «strumenti finanziari» indica gli strumenti finanziari indicati all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico trattati nei mercati regolamentati italiani;

c) «mercati regolamentati» indica:

- la borsa valori;

- il mercato ristretto;

- gli altri mercati iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, del Testo Unico e nella sezione speciale dello stesso elenco, come previsto dall'articolo 67, comma 1, del Testo Unico;

d) «blocco» indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di:

1) obbligazioni, titoli di Stato o altri titoli di debito il cui controvalore sia non inferiore a 200 mila Euro;

2) azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio il cui controvalore sia non inferiore a:

- 150 mila Euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 1,5 milioni di Euro;

- 250 mila Euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 1,5 e 3 milioni di Euro;

- 500 mila Euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 3 e 10 milioni di Euro;

- 1,5 milioni di Euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 10 milioni di Euro;

La definizione di «blocco» non si applica agli strumenti finanziari derivati indicati all'articolo 1, comma 3, del Testo Unico;

e) «spezzatura» indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di strumenti finanziari inferiore al lotto minimo negoziabile come definito dal regolamento del mercato in cui lo strumento finanziario è ammesso alle negoziazioni;

f) «orario ufficiale di negoziazione»: l'orario di funzionamento dei mercati regolamentati italiani, nonché dei relativi comparti, rispetto ai quali è prevista la determinazione del prezzo ufficiale(4).

Art. 7
(Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)

1. Gli intermediari autorizzati eseguono o fanno eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati, fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi articoli 8 e 9.

Art. 8
(Condizioni di esclusione dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)

1. Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati a condizione che:

a) il cliente abbia preventivamente autorizzato l'intermediario ad eseguire o a far eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati;

b) l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente.

2. Nel caso di ordine telefonico, l'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), può essere rilasciata oralmente, a condizione che l'intermediario ne mantenga idonea prova nell'ambito delle proprie procedure.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), deve essere conferita con riguardo a singole operazioni.

4. Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'articolo 78 del Testo Unico, fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, anche in assenza delle condizioni indicate dai commi 1, 2 e 3(5).

Art. 9
(Casi di inapplicabilità dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)

1. L'obbligo di esecuzione delle negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati non si applica:

a) alle negoziazioni disposte da investitori non residenti o non aventi sede in Italia;

b) alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri, nonché titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati(6);

c) alle negoziazioni aventi ad oggetto «blocchi» di strumenti finanziari;

d) alle negoziazioni aventi ad oggetto «spezzature» salvo che il regolamento del mercato ne consenta la negoziazione.

2. La società di gestione del mercato regolamentato italiano in cui sono trattati gli strumenti finanziari rende noto, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco degli strumenti finanziari stessi con l'indicazione del relativo controvalore scambiato nei semestri decorrenti rispettivamente dal 1 giugno e dal 1 dicembre.

Capo III
Obblighi di registrazione e comunicazione delle operazioni effettuate nei mercati regolamentati

Art. 10
(Registrazione presso i mercati regolamentati)

1. Le società di gestione istituiscono per ogni singolo mercato da esse gestito procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni effettuate nei mercati stessi.

2. Le registrazioni, da conservare per un periodo non inferiore a otto anni, consentono di individuare:

a) le generalità degli intermediari interessati;

b) per i mercati che utilizzano sistemi di negoziazione telematici, le singole proposte immesse nei sistemi stessi, ivi incluse quelle modificate, cancellate o ineseguite e le relative data e ora di inserimento, modifica o cancellazione;

c) il tipo di operazione;

d) l'oggetto dell'operazione;

e) la quantità;

f) il prezzo unitario;

g) la data e l'ora di esecuzione dell'operazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono consultabili, oltre che dalle società di gestione, esclusivamente dalla Consob.

4. Le procedure elettroniche di registrazione consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo intermediario partecipante al mercato.

5. Le società di gestione, in occasione di operazioni societarie straordinarie idonee a incidere sulla continuità dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati, rendono noti i coefficienti di rettifica adottati(7).

Art. 11
(Obblighi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato)

1. Per ogni singola negoziazione avente ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguita fuori da tale mercato, gli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione comunicano alla società di gestione interessata, entro il termine di cinque minuti dal momento dell'esecuzione, i seguenti elementi informativi:

a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;

b) data e ora di esecuzione dell'operazione;

c) tipo di operazione;

d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;

e) quantità;

f) controparte;

g) indicazione se l'operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto terzi.

2. Nel caso in cui l'operazione sia conclusa tra intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti dal solo venditore.

3. Per le operazioni concluse fuori dell'orario di contrattazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti prima della successiva apertura delle negoziazioni(8).

4. Le comunicazioni sono effettuate con i mezzi e le modalità tecniche stabilite dalle società di gestione con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli intermediari esteri comunque autorizzati alla prestazione in Italia dei servizi di negoziazione limitatamente alle negoziazioni effettuate con o per conto di investitori residenti in Italia.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto:

- titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri;

- titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

- spezzature(9).

Art. 12
(Messa a disposizione del mercato delle informazioni concernenti le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione eseguite fuori da tale mercato)

1. Le società di gestione, per ogni singola negoziazione eseguita fuori mercato ad esse comunicata, mettono a disposizione del mercato, con le modalità stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico, i seguenti elementi informativi:

a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;

b) quantità scambiata;

c) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;

d) data e ora di esecuzione dell'operazione.

2. Gli elementi informativi di cui al comma 1 sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dall'ora di esecuzione dell'operazione. Limitatamente alle operazioni non aventi ad oggetto blocchi eseguite fuori del'orario ufficiale di negoziazione nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'articolo 78 del Testo Unico, la società di gestione mette senza indugio a disposizione del mercato gli elementi informativi di cui al comma 1(10).

3. Gli elementi informativi concernenti le operazioni concluse dopo la chiusura delle negoziazioni o per le quali la scadenza dei termini di cui al comma 2 interviene dopo la chiusura delle negoziazioni sono comunque messi a disposizione del mercato prima della successiva apertura delle negoziazioni.

Art. 13
(Disposizione transitoria)

1. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, le comunicazioni previste dal medesimo continuano ad essere effettuate:

a) dagli intermediari ammessi alle negoziazioni, mediante le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni apprestate dalla società di gestione interessata;

b) dagli intermediari non ammessi alle negoziazioni, mediante fax.

2. Sino al 1° giugno 2000, gli elementi informativi di cui all'articolo 12, comma 1, sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dall'ora di esecuzione dell'operazione anche con riferimento alle operazioni non aventi ad oggetto blocchi eseguite fuori dell'orario ufficiale di negoziazione nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'articolo 78 del Testo Unico(11).

Capo IV
Liquidazione delle insolvenze di mercato

Art. 14
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) «negoziatore»: il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani;

b) «liquidatore»: il soggetto partecipante al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all'articolo 69 del Testo Unico;

c) «aderente»: il soggetto partecipante ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, di cui all'articolo 70 del Testo Unico;

d) «commissario»: il commissario o i commissari che la Consob nomina ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico;

e) «sistemi di garanzia»: i sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni, di cui all'articolo 69, comma 2, del Testo Unico;

f) «gestori dei servizi di mercato»: le società di gestione dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico e i soggetti cui esse hanno eventualmente appaltato lo svolgimento di servizi, i gestori dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico, i gestori dei servizi di compensazione e liquidazione di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico, i gestori dei sistemi di garanzia, i gestori dei sistemi di compensazione e garanzia di cui all'articolo 70 del Testo Unico e i soggetti che svolgono la gestione accentrata di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del Testo Unico;

g) «blocchi»: gli ordini aventi ad oggetto i quantitativi di strumenti finanziari indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera d);

h) «servizio di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico.

Art. 15
(Presupposti dell'insolvenza di mercato)

1. L'insolvenza di mercato è determinata dalla mancata copertura dei saldi debitori determinati nell'ambito del servizio di liquidazione e da ogni altro grave inadempimento o altri fatti esteriori i quali dimostrino l'incapacità di far fronte alle obbligazioni di mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e dell'aderente.

2. L' insolvenza è comunque presunta in caso di:

a) mancato conferimento da parte del negoziatore al liquidatore della provvista indispensabile a regolare i contratti stipulati nei mercati regolamentati italiani;

b) mancato versamento dei margini di garanzia da parte dell'aderente nei termini e nei modi previsti.

Art. 16
(Accertamento dell'insolvenza di mercato)

1. Ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dell'insolvenza di mercato da parte della Consob:

a) nel caso di mancata copertura dei saldi debitori nell'ambito del servizio di liquidazione, il gestore del predetto servizio ne dà comunicazione alla Consob;

b) nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), il liquidatore comunica l'inadempimento del negoziatore alla società di gestione del mercato nel quale il negoziatore opera e alla Consob. La società di gestione intima al negoziatore di far pervenire, entro le ore 12 della giornata lavorativa successiva, su appositi conti ad essa intestati, i mezzi di pagamento necessari alla copertura dei saldi debitori in strumenti finanziari e contante; in caso di mancata copertura dei saldi entro il termine indicato, la società di gestione ne dà comunicazione alla Consob;

c) nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), il gestore del sistema di compensazione e garanzia comunica alla Consob il mancato versamento dei margini entro gli orari previsti indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura delle posizioni contrattuali dell'inadempiente adottati in conformità con quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 70 del Testo Unico(12).

2. Con il medesimo provvedimento con cui è dichiarata l'insolvenza di mercato, la Consob impartisce istruzioni ai gestori dei servizi di mercato in merito ai provvedimenti urgenti da adottare ai fini del completamento del processo di liquidazione in corso.

Art. 17
(Liquidazione dell'insolvenza di mercato)

1. Il commissario nominato ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico procede alla liquidazione dell'insolvenza di mercato con le seguenti modalità:

a) acquisisce i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell'insolvenza presso l'insolvente, il suo eventuale liquidatore, le sue controparti e i gestori dei servizi di mercato;

b) dispone l'esclusione dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG) delle operazioni stipulate dall'insolvente destinate ad essere regolate nelle giornate successive a quella in cui si è verificata l'insolvenza, le quali scadono anticipatamente;

c) successivamente alla chiusura del procedimento di compensazione e liquidazione delle operazioni realizzato mediante l'intervento degli eventuali sistemi di garanzia, annulla le disposizioni e i compensi dati e ricevuti dall'insolvente e i contratti di riporto in accensione;

d) relativamente alle operazioni per le quali è stata disposta l'esclusione dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG):

1) per le operazioni diverse dai contratti a premio, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell'insolvente, per singolo strumento finanziario e per le lire, distinguendo i contratti assistiti dai sistemi di garanzia di cui all'articolo 68 del decreto da quelli non garantiti, e dispone che le controparti dell'insolvente provvedano ad acquistare o vendere sul mercato gli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente, indicando il mercato e i termini di esecuzione dell'operazione;

2) per le operazioni a premio in cui l'insolvente sia il venditore, dispone che le sue controparti provvedano all'acquisto sul mercato di un premio avente analoghe caratteristiche ovvero all'esecuzione anticipata del contratto;

3) per le operazioni a premio in cui l'insolvente sia compratore, dispone che le sue controparti provvedano all'esecuzione anticipata del contratto;

e) accerta la correttezza e gli esiti delle operazioni effettuate dai sistemi di garanzia e dalle controparti dell'insolvente;

f) emette i certificati di credito:

1) in favore del sistema di garanzia per un importo pari alle somme impiegate dal sistema stesso per l'intervento, rettificate degli importi a suo debito e credito derivanti dall'annullamento delle disposizioni e dei compensi e dall'inefficacia dei contratti di riporto, dedotte le disponibilità liquide e il ricavato della vendita degli strumenti finanziari di cui il sistema abbia acquisito la titolarità a norma delle disposizioni che lo regolano, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

2) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari alle differenze in lire a loro credito per ciascuna operazione eseguita, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

g) acquisisce le eventuali differenze a credito dell'insolvente, accreditandole in un conto corrente bancario rubricato all'insolvenza.

2. Ai contratti relativi a blocchi, aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano da quelli di borsa nella misura stabilita dalla Consob, nonché ai contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati la procedura di cui al comma 1 si applica limitatamente alle fasi di cui alle lettere a) e b).

3. Il commissario, inoltre, nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, per consentire nei giorni successivi a quello in cui si é verificata l'insolvenza il regolamento, attraverso le procedure di liquidazione, dei saldi delle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, verifica con i soggetti interessati la possibilità di trasferire ad altro liquidatore detti saldi e le disponibilità in titoli e in lire da essi costituite presso l'insolvente medesimo. Ove tale trasferimento non possa essere effettuato, provvede ad escludere dai sistemi RRG le operazioni stipulate dai negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, destinate ad essere regolate nelle liquidazioni successive a quella in cui si è verificata l'insolvenza. Il regolamento di tali operazioni avviene direttamente fra le parti interessate.

Art. 18
(Comunicazioni alla Consob)

1. Il commissario comunica alla Consob, per i provvedimenti di competenza, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni impartite nell'esercizio delle proprie funzioni.

Capo V
Realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri(13)

Art. 18-bis
(Comunicazioni alla Consob)

1. Le società di gestione e gli organizzatori di sistemi di scambi organizzati previsti dall'articolo 78 del Testo Unico comunicano alla Consob la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall'inizio dell'operatività dei predetti collegamenti telematici la comunicazione riportata nell'allegato 1.

2. Le società di intermediazione mobiliare, le succursali delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le banche italiane e le succursali delle banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, comunicano alla Consob la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall'inizio dell'operatività dei predetti collegamenti telematici la comunicazione riportata nell'allegato 2.

3. Con le modalità e nei termini indicati nei commi 1 e 2, sono comunicati alla Consob la cessazione dell'operatività dei collegamenti telematici realizzati con i mercati esteri e ogni altra modifica dei dati precedentemente comunicati.

4. Si intende per collegamento telematico ogni tipo di connessione effettuata attraverso strutture informatiche che consenta il diretto inserimento nel mercato di proposte negoziali da parte dei membri dello stesso mercato o dei loro clienti. Non costituiscono "collegamenti telematici" le connessioni mediante le quali si trasmettono soltanto ordini di acquisto o di vendita al negoziatore.

5. Si intendono per "mercati esteri" i mercati riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del Testo Unico ed ogni altro sistema per la negoziazione di strumenti finanziari, gestito da soggetti aventi sede legale all'estero, organizzato secondo regole e strutture che consentano, in via continuativa o periodica, di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di strumenti finanziari e di dare esecuzione a dette proposte con le modalità previste dal sistema.

6. I collegamenti telematici già operativi al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono comunicati alla Consob, con le modalità indicate nei commi precedenti, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale(14).

Titolo III
Disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari

Capo I
Definizioni

Art. 19
(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) «società di gestione accentrata»: le società di gestione accentrata previste dall'articolo 80, comma 1, del Testo Unico;

b) «capitale minimo» della società di gestione accentrata, l'ammontare minimo del capitale sociale versato ed esistente;

c) «sistema»: il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari previsto dal Testo Unico;

d) «emittenti»: le società e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata;

e) «intermediari»: i soggetti che possono essere intestatari di conti presso la società di gestione accentrata e tramite i quali possono essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di gestione accentrata e di esercizio dei relativi diritti patrimoniali.

Capo II
Determinazione del capitale minimo delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari
e delle attività connesse e strumentali

Art. 20
(Capitale minimo)

1. Il capitale minimo delle società di gestione accentrata è fissato in cinque milioni di Euro.

2. Il capitale minimo della società di gestione accentrata che svolge anche le attività previste dall'articolo 21, comma 2, è fissato in dodici milioni e cinquecentomila Euro(15).

Art. 21
(Attività connesse e strumentali)

1. Le società di gestione accentrata possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quella di gestione accentrata di strumenti finanziari:

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di trasmissione di dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari e di dati relativi al sistema gestito;

c) promozione dell'immagine della società di gestione accentrata e del sistema gestito e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del sistema;

d) effettuazione di operazioni di prestito titoli;

e) offerta di servizi di gestione delle garanzie costituite su strumenti finanziari immessi nel sistema;

2. Le società di gestione accentrata possono svolgere inoltre il servizio di compensazione e liquidazione ed il servizio di liquidazione su base lorda delle operazioni su strumenti finanziari non derivati alle condizioni e secondo le modalità previste nella disciplina emanata ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico. In questo caso, oltre alle attività previste nel comma 1, le società di gestione accentrata possono svolgere anche le attività accessorie all'attività di liquidazione indicate nella disciplina di attuazione dell'articolo 69 del Testo Unico(16).

3. Le società di gestione accentrata possono assumere partecipazioni in:

a) società che svolgono in via esclusiva o principale le attività previste nei commi precedenti;

b) società di gestione accentrata di strumenti finanziari, italiane o estere;

c) società che gestiscono in via esclusiva o principale sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati in conformità a quanto previsto dall'articolo 70 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione(17).

Capo III
Gestione accentrata di strumenti finanziari

Sezione I
Strumenti finanziari e soggetti ammessi al sistema

Art. 22
(Strumenti finanziari ammessi al sistema)

1. Sono ammessi al sistema i seguenti strumenti finanziari, purché liberamente trasferibili:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i titoli di Stato, nonché i relativi indici.

2. Gli strumenti finanziari previsti dal comma 1, lettera a), emessi da banche popolari, sono ammessi al sistema con gli effetti previsti dall'articolo 37.

Art. 23
(Strumenti finanziari immessi nel sistema in regime di dematerializzazione)

1. Gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 22, negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto Euro.

2. Gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 22, comma 1, lettere a), b) ed e), e comma 2, non aventi le caratteristiche previste dal comma 1, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto Euro se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

b) limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b), l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di Euro(18);

c) l'emittente sia incluso nell'elenco previsto dall'articolo 108, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999(19).

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emissioni degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 100, comma 1, lettera f) del Testo Unico di importo non superiore a 150 milioni di Euro(20).

3. L'emittente strumenti finanziari indicati nell'articolo 22 con caratteristiche diverse da quelle previste dai commi 1 e 2 può immetterli nel sistema in regime di dematerializzazione.

4. Salvo il disposto del comma 3, il comma 2 non si applica agli strumenti finanziari che scadono entro due anni dalla ricorrenza delle condizioni previste dallo stesso comma 2.

Art. 24
(Soggetti ammessi al sistema)

1. Sono ammessi al sistema i seguenti intermediari:

a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) le imprese di investimento previste dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del Testo Unico

c) le società di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del Testo Unico, limitatamente all'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del Testo Unico;

e) le società o gli enti emittenti non ricompresi nelle precedenti lettere, limitatamente agli strumenti finanziari di propria emissione e agli strumenti finanziari emessi da società controllate attraverso partecipazione azionaria;

f) la Banca d'Italia;

g) gli organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che esercitano l'attività di gestione accentrata;

h) i gestori dei sistemi previsti dagli artt. 69, comma 2, e 70 del Testo Unico limitatamente alle attività ivi indicate;

i) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, limitatamente all'attività prevista dall'articolo 1, comma 5, lettera c), del Testo Unico;

j) Poste Italiane S.p.A.;

l) la Cassa Depositi e Prestiti;

m) il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica(21);

n) i gestori di sistemi esteri di compensazione, liquidazione e garanzia di strumenti finanziari, purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano(22).

2. Le società di gestione accentrata comunicano senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia l'ammissione dei soggetti indicati dalla lettera n) del comma 1(23).

3. Gli intermediari previsti alle lettere a), b), e), f), i), j) l) e m) del comma 1 possono aprire presso la società di gestione accentrata anche conti di proprietà. I conti di proprietà devono essere distinti da quelli di terzi(24).

Art. 25
(Sospensione ed esclusione degli intermediari dal sistema)

1. Per la tutela degli investitori la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può sospendere o escludere gli intermediari dal sistema con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla società di gestione accentrata per gli adempimenti di competenza e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo all'intermediario sospeso o escluso.

2. La società di gestione accentrata esclude dal sistema:

a) le imprese di investimento cancellate dall'albo previsto dall'articolo 20 del Testo Unico o dall'elenco allegato all'albo;

b) le società di gestione del risparmio cancellate dall'albo previsto dall'articolo 35 del Testo Unico;

c) le banche cancellate dall'albo previsto dall articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o che cessano definitivamente di prestare servizi di intermediazione mobiliare in libera prestazione di servizi;

d) gli agenti di cambio cancellati dal ruolo unico nazionale;

e) gli intermediari cancellati dall'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. La società di gestione accentrata può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo all'intermediario escluso ai sensi del comma 2.

Sezione II
Contenuto minimo ed essenziale dei contratti

Art. 26
(Contenuto minimo ed essenziale dei contratti con la società di gestione accentrata)

1. I contratti che disciplinano i rapporti tra società di gestione accentrata e, rispettivamente, emittente e intermediario, devono contenere:

a) l'esplicito riferimento al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e al presente regolamento;

b) la dichiarazione dell'emittente ovvero dell'intermediario di conoscere la normativa di cui alla lettera precedente e di accettare il regolamento dei servizi predisposto dalla società di gestione accentrata, nonché le eventuali circolari applicative o disposizioni di servizio;

c) il periodo di validità del contratto, nonché le modalità di rinnovo del contratto medesimo;

d) le modalità e i termini di recesso dal contratto.

Art. 27
(Convenzioni stipulate dalla società di gestione accentrata)

1. La società di gestione accentrata può stipulare convenzioni con gli organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che svolgono funzioni analoghe al fine di disciplinare le modalità di amministrazione accentrata di strumenti finanziari. Le convenzioni possono fare riferimento ad accordi tipo generalmente riconosciuti dai suindicati organismi.

2. Per la gestione accentrata di strumenti finanziari soggetti ad estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da società o enti di diritto estero la società di gestione accentrata stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli emittenti per la disciplina dell'immissione e del ritiro dei suindicati strumenti finanziari, nonché per le modalità di esercizio dei relativi diritti.

3. Le convenzioni previste dai commi precedenti devono essere comunicate senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia; di esse è data notizia agli intermediari.

Capo IV
Disciplina della gestione accentrata

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 28
(Immissione degli strumenti finanziari nel sistema)

1. Sono immessi nel sistema gli strumenti finanziari:

a) interamente liberati;

b) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari:

- muniti della cedola in corso e delle successive cedole;

- completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;

- pervenuti alla società di gestione accentrata prima della data stabilita per il rimborso.

c) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;

d) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari;

e) muniti, qualora nominativi, della girata alla società di gestione accentrata con la formula prevista dall'articolo 29, comma 1, ovvero, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione alla società di gestione accentrata stessa.

2. Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti di cui al comma 1 sono comunque immessi nel sistema. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, di tali strumenti finanziari è mantenuta separata e specifica evidenza nei conti della società di gestione accentrata e dell'intermediario, salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, lettera a).

Art. 29
(Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari alla società di gestione accentrata)

1. La girata degli strumenti finanziari nominativi alla società di gestione accentrata è effettuata con la seguente formula: «Alla società di gestione accentrata (ragione sociale) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

2. In caso di trasferimento alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari sui quali siano stati annotati vincoli è apposta la seguente formula: «Ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del girante effettuata dalla società di gestione accentrata ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del Testo Unico.

Art. 30
(Comunicazioni della società di gestione accentrata agli emittenti)

1. La società di gestione accentrata comunica agli emittenti, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Testo Unico, le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi a essa girati; comunica altresì le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi messi a disposizione per ritiri tramite intermediario o consegna alla stanza di compensazione.

2. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 31
(Legittimazione alle procedure di ammortamento)

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del Testo Unico, la società di gestione accentrata è legittimata a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari da essa custoditi ed a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.

Art. 32
(Cautele e garanzie a favore degli investitori)

1. Per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attività la società di gestione accentrata è tenuta a stipulare polizze con una o più compagnie assicurative. Allo stesso fine è istituito un fondo speciale di garanzia. Detto fondo, diverso dalla riserva legale, è costituito da accantonamenti non aventi specifica destinazione, compresi quelli per sovrapprezzo azioni. Detti accantonamenti, che possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili, sono effettuati fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del capitale sociale.

2. Per i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengano nei locali della società o durante il trasporto da detti locali, la società di gestione accentrata provvede a:

a) richiedere agli emittenti l'emissione di certificati di grosso taglio recanti apposita dicitura che ne impedisca la circolazione al di fuori del proprio sistema e, in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento degli stessi, la loro sostituzione;

b) stipulare accordi con gli emittenti per la sostituzione e per il puntuale pagamento delle relative competenze, di strumenti finanziari al portatore distrutti;

c) stipulare polizze con una o più compagnie assicurative;

d) assumere eventualmente altre garanzie fideiussorie;

e) istituire sistemi di sicurezza logica dei dati e di continuità elaborativa.

3. Delle cautele e garanzie assunte ai sensi del comma precedente e delle altre eventualmente poste in essere per integrare il livello di copertura la società di gestione accentrata informa annualmente la Consob e la Banca d'Italia.

Art. 33
(Richiesta di certificazione)

1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui agli articoli 85, comma 4, del Testo Unico e 31, comma 1, lettera b), del decreto Euro, i soggetti legittimati devono avanzare all'intermediario richiesta contenente:

a) il nominativo del richiedente;

b) la quantità degli strumenti finanziari per i quali si richiede la certificazione;

c) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;

d) ove trattasi di diritto esercitabile in assemblea, la data e il tipo di detta assemblea;

e) l'eventuale termine di efficacia della certificazione;

f) il luogo e la data della richiesta;

g) la firma del richiedente.

2. Salvo quanto previsto dai commi successivi, il soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di certificazione è il titolare degli strumenti finanziari immessi nel sistema.

3. Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell'ipotesi prevista dall'articolo 40, comma 3, del Testo Unico, legittimato ad avanzare la richiesta avente ad oggetto l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415 del codice civile e di cui all'articolo 146 del Testo Unico, nonché ad ottenere la relativa certificazione, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera l'intermediario da ogni responsabilità in ordine al rilascio della certificazione.

4. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta per l'esercizio dei diritti previsti dal comma 3, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, nonché ad ottenere la relativa certificazione, è la persona a tal fine designata dall'Autorità giudiziaria. Nel caso di pignoramento soggetto legittimato è il debitore.

5. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 del codice civile, la legittimazione a richiedere e ad ottenere le certificazioni previste dagli articoli 85, comma 4, del Testo Unico e 31, comma 1, lettera b), del decreto Euro, spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. Nel caso di richiesta da parte di entrambi i soggetti legittimati, l'intermediario annoterà in ciascuno dei due certificati rilasciati l'esistenza dell'altro esemplare.

Art. 34
(Rilascio delle certificazioni)

1. Entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 33, previa verifica della regolarità della richiesta stessa, l'intermediario rilascia in conformità alle proprie scritture contabili le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e rende indisponibili le corrispondenti quantità di strumenti finanziari.

2. Le certificazioni devono essere redatte in conformità all'Allegato 3 del presente regolamento(25).

3. Nel caso di richiesta di certificazioni per l'esercizio dei diritti inerenti o conseguenti a deliberazioni assembleari, l'intermediario deve accertare che da almeno cinque giorni antecedenti la data dell'assemblea esista una posizione in strumenti finanziari corrispondente a quella certificata.

4. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla richiesta delle certificazioni, l'intermediario è tenuto a consegnarne una copia recante la dizione «duplicato» e ad informarne senza indugio l'emittente.

5. Gli intermediari sono tenuti a conservare, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, unitamente al duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 4.

Art. 35
(Comunicazioni degli intermediari agli emittenti)

1. Le comunicazioni agli emittenti previste dagli articoli 89, comma 1, del Testo Unico e 31, comma 1, lettera c), del decreto Euro sono effettuate entro tre giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione degli adempimenti da parte degli intermediari. Entro tre giorni dalla messa in pagamento dei dividendi gli intermediari comunicano all'emittente i titolari dei conti in cui sono registrati gli strumenti finanziari nominativi e la relativa posizione. Gli intermediari comunicano altresì agli emittenti i titolari delle azioni nominative immesse nel sistema a seguito dell'esercizio di facoltà di acquisto o di diritti di conversione e di assegnazione. Devono in ogni caso essere comunicati i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema se diversi dai richiedenti le certificazioni.

2. Per gli strumenti finanziari nominativi, gli intermediari comunicano agli emittenti l'estratto delle scritture effettuate nel registro dei vincoli previsto dall'articolo 45 entro tre giorni lavorativi dall'iscrizione.

3. Nel caso di ritiro dal sistema di strumenti finanziari gravati da vincoli, gli intermediari comunicano le specifiche numeriche e i tagli dei certificati sui quali sono state effettuate le annotazioni ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del Testo Unico.

Art. 36
(Annotazioni nel libro dei soci degli emittenti)

1. Ai sensi degli artt. 87 e 89 del Testo Unico, e dell'articolo 31, comma, 1, lettera c), del decreto Euro gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari e dalla società di gestione accentrata, secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 35.

2. Sulla base delle comunicazioni effettuate dalla società di gestione accentrata gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati immessi nel sistema con l'intestazione alla società di gestione accentrata completata dall'indicazione «ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

3. Nel caso di uscita degli strumenti finanziari dal sistema per ritiro o consegna alla stanza di compensazione, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità evidenziando che trattasi di strumenti finanziari già girati o intestati alla società di gestione accentrata.

4. Per gli strumenti finanziari gravati da vincoli e usciti dal sistema l'emittente provvede all'aggiornamento del libro dei soci con l'indicazione dell'intestatario degli strumenti finanziari e dei vincoli annotati dall'intermediario sugli stessi.

5. Sulla base delle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 35 gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei titolari degli strumenti finanziari per i quali sono state rilasciate le certificazioni previste dall'articolo 33, di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi o che hanno esercitato la facoltà di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantità degli strumenti finanziari.

6. Sempre nell'ambito del libro dei soci gli emittenti mantengono evidenza delle comunicazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico e dell'articolo 34 del decreto Euro, indicando, in particolare, il titolare degli strumenti finanziari e il beneficiario del vincolo, la natura del vincolo, la quantità degli strumenti finanziari vincolati e la data di costituzione, modificazione ed estinzione del vincolo.

7. In tutti i casi previsti dalla legge o da disposizioni delle autorità di controllo, la rilevazione dei dati concernenti i soggetti titolari degli strumenti finanziari è effettuata dagli emittenti anche sulla base delle registrazioni ed annotazioni previste dal presente articolo.

Art. 37
(Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari)(26)

1. Nel caso di immissione nel sistema degli strumenti finanziari indicati dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del presente regolamento emessi da banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali è riservato ai titolari degli stessi strumenti finanziari in quanto legittimati(27).

2. L'esibizione delle certificazioni di cui all'articolo 33 è presupposto per l'acquisto della legittimazione all'iscrizione nel libro soci, ovvero all'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

3. Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle comunicazioni di cui all'articolo 35 sono eseguite in conformità alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

Sezione II
Tenuta dei conti e modalità di registrazione

Art. 38
(Tenuta dei conti della società di gestione accentrata)

1. La società di gestione accentrata apre un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono immessi nel sistema. Il conto mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte le informazioni comunicate dall'emittente necessarie ad individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, la società di gestione accentrata apre per ciascun intermediario conti distinti di proprietà e di terzi. Nei suindicati conti gli strumenti finanziari sono registrati distintamente per ciascuna specie. Tali conti non possono presentare saldi a debito.

3. La società di gestione accentrata:

a) nel caso di pagamento di dividendi e cedole relativi a strumenti finanziari immessi nel sistema, mantiene separata evidenza dei relativi strumenti finanziari fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria;

b) nel caso di operazioni sul capitale registra separatamente dagli strumenti finanziari i relativi diritti;

c) nel caso di obbligazioni soggette ad estrazione, provvede, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle suindicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche;

d) salvo disposizione contraria dell'autorità giudiziaria, trasferisce gli strumenti finanziari sequestrati in un apposito conto intestato alla medesima autorità.

Art. 39
(Strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata)

1. La società di gestione accentrata accende uno specifico conto per la gestione degli strumenti finanziari di sua proprietà non affidati in amministrazione agli intermediari.

2. Tali strumenti finanziari devono essere tenuti separati dagli strumenti finanziari accentrati presso la medesima società di gestione accentrata e annotati senza indugio in apposito registro, tenuto in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile. Per ciascuna specie di strumento finanziario, il registro contiene:

a) l'indicazione numerica ed il taglio degli strumenti finanziari e la quantità o valore nominale complessivo degli strumenti finanziari;

b) le date di acquisto e di cessione e le corrispondenti date di registrazione contabile delle operazioni.

Art. 40
(Tenuta dei conti degli intermediari)

1. Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, evidenziando gli elementi identificativi del titolare del conto compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilità per il trasferimento.

2. Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti.

Art. 41
(Registrazione dei movimenti contabili)

1. A conclusione del processo di liquidazione dei titoli, ovvero a seguito di trasferimenti contabili disposti dagli intermediari, la società di gestione accentrata comunica agli intermediari l'avvenuta registrazione nei conti.

2. Appena ricevuta la comunicazione prevista dal comma 1, l'intermediario effettua la conseguente registrazione nei conti riportando almeno le seguenti informazioni:

a) data di regolamento;

b) codice identificativo e denominazione degli strumenti finanziari;

c) quantità o valore nominale degli strumenti finanziari;

d) segno dell'operazione.

Art. 42
(Quadratura dei conti presso la società di gestione accentrata)

1. La società di gestione accentrata, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari (di proprietà e di terzi) e dell'eventuale conto di cui all'articolo 39 coincida con il saldo di ciascuna emissione. Effettuata tale verifica la società di gestione accentrata invia agli intermediari il saldo contabile iniziale e finale con indicazione delle eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento, nonché le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata se non comunicate in precedenza.

Art. 43
(Quadratura dei conti presso gli intermediari)

1. Gli intermediari, entro il giorno successivo alla data di registrazione, verificano per ciascuna specie di strumento finanziario che il saldo del conto di proprietà presso la società di gestione accentrata coincida con il saldo del conto di proprietà presso di loro e che il saldo del conto di terzi presso la società di gestione accentrata coincida con la somma dei saldi dei conti intestati ai propri clienti.

Art. 44
(Modalità delle comunicazioni)

1. Le comunicazioni previste dalla presente Sezione avvengono esclusivamente attraverso reti telematiche, secondo i termini e le modalità indicati dalla società di gestione accentrata(28).

Sezione III
Costituzione dei vincoli

Art. 45
(Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari)

1. L'intermediario accende appositi conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza gravati da vincoli. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:

a) data dell'iscrizione;

b) specie degli strumenti finanziari;

c) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

d) causale dell'iscrizione e data dell'operazione oggetto di iscrizione;

e) data di costituzione del vincolo ed indicazione delle specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del vincolo è anteriore all'immissione degli strumenti finanziari nel sistema;

f) quantità degli strumenti finanziari;

g) titolare degli strumenti finanziari;

h) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

i) eventuale data di scadenza del vincolo.

Le stesse indicazioni sono trascritte in ordine progressivo annuo nel registro istituito ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico tenuto dall'intermediario in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile.

2. La documentazione contabile rilasciata dall'intermediario reca l'annotazione dell'eventuale esistenza di vincoli sugli strumenti finanziari.

3. Gli effetti dell'iscrizione dei vincoli sorti anteriormente all'immissione degli strumenti finanziari nel sistema retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.

Art. 46
(Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme
degli strumenti finanziari in essi registrati)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 2, del decreto Euro l'intermediario può accendere specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sul valore dell'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:

a) data di accensione del conto;

b) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

c) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;

d) data di costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari;

e) titolare degli strumenti finanziari;

f) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

g) eventuale data di scadenza del vincolo.

Per gli strumenti finanziari registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo conto, a parità di valore, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati.

2. Contestualmente alla costituzione del vincolo il titolare del conto impartisce all'intermediario per iscritto istruzioni conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari registrati nel conto.

3. Qualora a valere sul conto siano disposte operazioni per il tramite di un intermediario autorizzato ai sensi del Testo Unico, diverso da quello presso il quale è aperto il conto, l'esecuzione di tali operazioni è subordinata al consenso di quest'ultimo.

4. All'atto dell'accensione del conto previsto dal comma 1 l'intermediario trascrive nel registro indicato dall'articolo 45 gli elementi identificativi del conto, la data di accensione e il valore del vincolo.

Capo V
Dematerializzazione degli strumenti finanziari

Art. 47
(Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati)

1. Per la dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati, alla data convenuta con l'emittente la società di gestione accentrata:

a) annulla gli strumenti finanziari;

b) registra sui conti previsti dall'articolo 38, commi 1 e 2, gli strumenti finanziari accentrati, dandone comunicazione all'emittente e agli intermediari. Contestualmente alla ricezione della comunicazione, ciascun intermediario registra sui propri conti e su quelli della clientela i diritti corrispondenti;

c) spedisce gli strumenti finanziari all'emittente.

2. Gli strumenti finanziari accentrati che sono custoditi presso l'emittente vengono annullati e trattenuti dall'emittente stesso che ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata per la registrazione nei conti.

Art. 48
(Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati)

1. Per l'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati, l'intermediario, dalla data prevista dal comma 1 dell'articolo 47:

a) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, procedendo, ove possibile, su istruzioni del cliente, al ripristino dei requisiti;

b) registra per ogni titolare di conto i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;

c) annulla gli strumenti finanziari, li spedisce all'emittente per la verifica dell'autenticità, dandone comunicazione alla società di gestione accentrata, ed evidenzia sul conto di cui alla precedente lettera b) la non disponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.

2. Verificata tempestivamente l'autenticità degli strumenti finanziari, l'emittente ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata e se necessario fornisce a quest'ultima le informazioni previste dall'articolo 38, comma 1, per l'apertura del conto. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi.

Art. 49
(Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione)

1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'articolo 38, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi.

Art. 50
(Cessazione dei presupposti della dematerializzazione)

1. Al cessare delle condizioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, e nell'ipotesi del comma 3 dello stesso articolo 23, l'emittente può sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

2. La società di gestione accentrata comunica senza indugio agli intermediari intestatari di conti presso di essa l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

Capo VI
Norme transitorie e finali

Art. 51
(Avvio della dematerializzazione obbligatoria)

1. Per le emissioni in corso al 5 ottobre 1998, la società di gestione accentrata procede agli adempimenti previsti dall'articolo 47, comma 1, lettera a) e b) non appena conclusa l'emissione.

2. L'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, in circolazione non gestiti dal sistema è effettuata a partire dal 1 gennaio 1999.

3. A partire dal 1 gennaio 1999 i diritti relativi a strumenti finanziari non accentrati sono esercitati esclusivamente previa consegna ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Art. 52
(Strumenti finanziari scaduti e cedole presentate all'incasso)

1. Qualora dopo il 31 dicembre 1998 siano presentati all'incasso strumenti finanziari, scaduti, ovvero cedole relative a titoli principali scaduti il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale sono effettuati dall'emittente o da un intermediario a tal fine incaricato dallo stesso emittente.

2. Dopo la stessa data del comma 1 il pagamento di cedole scadute relative a strumenti finanziari non scaduti presentate separatamente dal titolo principale è subordinato al rilascio di una dichiarazione del detentore attestante, sotto la propria responsabilità, la mancata detenzione del titolo principale.

Art. 53
(Attività della Monte Titoli s.p.a.)

1. Nel periodo previsto dall'articolo 214, comma 3, del Testo Unico le disposizioni del presente regolamento si applicano alla Monte Titoli S.p.A., ai sensi dell'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

Art. 54
(Gestione accentrata dei titoli di Stato(29))

1. Le disposizioni dell'articolo 24 e dell'articolo 26, relativamente ai rapporti con gli intermediari, nonché quelle degli artt. 38, 39, comma 1, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 costituiscono anche modalità di applicazione delle norme richiamate dall'articolo 39, comma 1, del decreto Euro.

2. La quadratura prevista dall'articolo 42 relativa agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di coupon-stripping e di ricostituzione ai sensi del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 luglio 1998 viene effettuata esclusivamente nei confronti degli intermediari.

Art. 55
(Disposizione transitoria)

1. Fino al 31 dicembre 1999 la verifica prevista dall'articolo 43 è effettuata entro 3 giorni dalla data di registrazione.

Titolo IV
Ridenominazione degli strumenti finanziari privati

Art. 56
(Modalità di ridenominazione)

1. Durante il periodo transitorio previsto all'articolo 1, lettera g), del decreto Euro, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare in Euro i propri strumenti finanziari indicati dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto Euro, secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 1 e 6, del medesimo decreto Euro.

2. Il pagamento degli interessi sugli strumenti finanziari ridenominati viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in Euro e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore ad otto, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario è contenuto nel valore nominale complessivo in Euro del prestito medesimo.

Art. 57
(Tempi di ridenominazione)

1. L'emittente può effettuare le operazioni di ridenominazione esclusivamente il primo lunedì lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del periodo transitorio previsto all'articolo 1, lettera g), del decreto Euro.

Art. 58
(Obblighi d'informazione)

1. Almeno trenta giorni prima della data a partire dalla quale decorrono gli effetti della ridenominazione l'emittente comunica per iscritto la decisione di procedere alla ridenominazione dei propri strumenti finanziari alla Consob, alla Banca d'Italia e all'Ufficio Italiano Cambi.

2. Qualora in ordine agli strumenti finanziari da ridenominare sia svolto il servizio di negoziazione in un mercato regolamentato, il servizio di compensazione e liquidazione, o il servizio di gestione accentrata, la comunicazione prevista dal comma 1 è effettuata, nel medesimo termine, anche nei confronti delle società di gestione dei servizi suindicati.

3. Entro il termine previsto dal comma 1, l'emittente è tenuto ad informare il pubblico delle decisione di procedere alla ridenominazione dei propri strumenti finanziari mediante avviso da pubblicarsi in almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Titolo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 59
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data sono abrogati i regolamenti adottati con delibere Consob n. 5552 del 14 novembre 1991, n. 10358 del 10 dicembre 1996 e successive modificazioni, n. 11521 del 1 luglio 1998, n. 11600 del 15 settembre 1998, n. 11714 del 24 novembre 1998 e n. 11723 del 1 dicembre 1998.

 


ALLEGATO 1

(Schema di comunicazione di collegamenti telematici da parte delle società di gestione e degli organizzatori di scambi)(30)

1. Dichiarante (società di gestione o organizzatore di SSO)

2. Denominazione del mercato regolamentato o del sistema di scambi organizzati, gestito dal dichiarante, al quale si riferisce la dichiarazione.

3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico oggetto della dichiarazione

4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento telematico

5. Data di inizio (di cessazione) dell'operatività del collegamento telematico

6. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico

7. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico

8. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico competente in materia di vigilanza.

9. Eventuali provvedimenti adottati dall'autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento telematico.

10. Eventuali mercati esteri ai quali hanno indirettamente accesso i membri del mercato regolamentato o del sistema di scambi organizzati indicato al punto 2 per il tramite di collegamenti telematici realizzati dal mercato estero indicato al punto 3.

11. Elenco dei soggetti che hanno indirettamente accesso ai mercati esteri secondo quanto previsto nel punto precedente, con indicazione, per ciascuno di tali soggetti, della data di inizio (o di cessazione) della corrispondente attività di negoziazione.


ALLEGATO 2

(Schema di comunicazione di collegamenti telematici da parte degli intermediari)(31)

1. Dichiarante (società di intermediazione mobiliare, succursali delle altre imprese di investimento comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, banche italiane e succursali delle banche comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica)

2. Mercati regolamentati di strumenti finanziari, sistemi di scambi organizzati e mercati esteri cui il dichiarante aderisce attraverso collegamenti telematici.

3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico oggetto della dichiarazione

4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento telematico

5. Data di inizio (di cessazione) dell'operatività del collegamento telematico

6. Data di inizio (di cessazione) dell'attività di negoziazione per il tramite del collegamento telematico

7. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico

8. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico

9. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico competente in materia di vigilanza.

10. Eventuali provvedimenti adottati dall'autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento telematico.

11. Eventuali mercati esteri ai quali ha accesso il dichiarante per il tramite del collegamento telematico di cui al punto 3.


ALLEGATO 3

 


1


L'intermediario
  CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA ...............
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)
 
2 data .......................................
3 n. prog. annuo 4 codice cliente 5 ___________________________________________________
 
6 a richiesta di __________________
____________________________
luogo e data di nascita  
7 La presente certificazione, con efficacia __________________ attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
  codice descrizione strumenti finanziari quantità  
 

 
  Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
8


 
  La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:


9



 
 
 

Delega per l'intervento in assemblea

 



L'intermediario
 
Il signor                                            è delegato a

rappresentar per l'esercizio del diritto di voto

data .............................firma ..........................

 
 
 
   

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



9.

intermediario che rilascia la certificazione;

data di rilascio della certificazione;

numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario;

codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto;

nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;

nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;

fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";

formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ... ",

                        "vincolo di pegno a favore di .... ",

                        "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...";

diritto di cui all'art. 85, del D.Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D.L.gs. 213/98


1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 303 del 30.12.1998 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1998. La delibera n. 12497 del 20.4.2000 è pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4, aprile 2000.

2. Articolo sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

3. Articolo sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

4. Articolo sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

5. Comma aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

6. Lettera sostituita con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

7. Comma aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

8. Comma sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

9. Comma sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

10. Comma sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

11. Comma aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

12. Lettera sostituita con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

13. Capo aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

14. Articolo aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

15. Articolo sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

16. Comma sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

17. Comma sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

18. Lettera sostituita con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

19. Lettera sostituita con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

20. Paragrafo aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

21. Paragrafo aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

22. Lettera aggiunta con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

23. Comma sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

24. Comma aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

25. Comma sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

26. Rubrica sostituita con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

27. Articolo sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

28. Articolo sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

29. Rubrica sostituita con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

30. Allegato aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

31. Allegato aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.