Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"(1).  

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 - (Definizioni)
Art. 2 - (Rapporti con il diritto comunitario)
Art. 3 - (Provvedimenti)
Art. 4 - (Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio)

PARTE II - DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Vigilanza
Art. 5 - (Finalità e destinatari della vigilanza)
Art. 6 - (Vigilanza regolamentare)
Art. 7 - (Interventi sui soggetti abilitati)
Art. 8 - (Vigilanza informativa)
Art. 9 - (Revisione contabile)
Art. 10 - (Vigilanza ispettiva)
Art. 11 - (Composizione del gruppo)
Art. 12 - (Vigilanza sul gruppo)

Capo II - Esponenti aziendali e partecipanti al capitale
Art. 13 - (Requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali)
Art. 14 - (Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale)
Art. 15 - (Partecipazione ad capitale)
Art. 16 - (Sospensione del diritto di voto)
Art. 17 - (Richiesta di informazioni sulle partecipazioni)

TITOLO II - SERVIZI DI INVESTIMENTO

Capo I - Soggetti e autorizzazione
Art. 18 - (Soggetti)
Art. 19 - (Autorizzazione)
Art. 20 - (Albo)

Capo II - Svolgimento dei servizi
Art. 21 - (Criteri generali)
Art. 22 - (Separazione patrimoniale)
Art. 23 - (Contratti)
Art. 24 - (Gestione di portafogli di investimento)
Art. 25 - (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati)

Capo III - Operatività transfrontaliera
Art. 26 - (Succursali e libera prestazione di servizi di SIM)
Art. 27 - (Imprese di investimento comunitarie)
Art. 28 - (Imprese di investimento extracomunitarie)
Art. 29 - (Banche)

Capo IV - Offerta fuori sede
Art. 30 - (Offerta fuori sede)
Art. 31 - (Promotori finanziari)
Art. 32 - (Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari)

TITOLO III - GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Capo I - Soggetti autorizzati
Art. 33 - (Attività esercitabili)

Capo II - Fondi comuni di investimento
Art. 34 - (Autorizzazione della società di gestione del risparmio)
Art. 35 - (Albo)
Art. 36 - (Fondi comuni di investimento)
Art. 37 - (Struttura dei fondi comuni di investimento)
Art. 38 - (Banca depositaria)
Art. 39 - (Regolamento del fondo)
Art. 40 - (Regole di comportamento e diritto di voto)
Art. 41 - (Operatività all'estero delle società di gestione del risparmio)
Art. 42 - (Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati)

Capo III - Società di investimento a capitale variabile
Art. 43 - (Costituzione e attività esercitabili)
Art. 44 - (Albo)
Art. 45 - (Capitale e azioni)
Art. 46 - (Assemblea)
Art. 47 - (Modifiche dello statuto)
Art. 48 - (Scioglimento e liquidazione volontaria)
Art. 49 - (Fusione e scissione)
Art. 50 - (Altre disposizioni applicabili)

TITOLO IV - PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI

Capo I - Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi
Art. 51 - (Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari)
Art. 52 - (Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari)
Art. 53 - (Sospensione degli organi amministrativi)
Art. 54 - (Sospensione dell'offerta di quote di Oicr esteri)
Art. 55 - (Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari)

Capo II - Disciplina delle crisi
Art. 56 - (Amministrazione straordinaria)
Art. 57 - (Liquidazione coatta amministrativa)
Art. 58 - (Succursali di imprese di investimento estere)
Art. 59 - (Sistemi di indennizzo)
Art. 60 - (Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri)

PARTE III - DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

TITOLO I - DISCIPLINA DEI MERCATI

Capo I - Mercati regolamentati
Art. 61 - (Mercati regolamentati di strumenti finanziari)
Art. 62 - (Regolamento del mercato)
Art. 63 - (Autorizzazione dei mercati regolamentati)
Art. 64 - (Organizzazione e funzionamento del mercato)
Art. 65 - (Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari presso la società di gestione)
Art. 66 - (Mercati all'ingrosso di titoli di Stato)
Art. 67 - (Riconoscimento dei mercati)
Art. 68 - (Sistemi di garanzia dei contratti)
Art. 69 - (Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati)
Art. 70 - (Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati)
Art. 71 - (Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari)
Art. 72 - (Disciplina delle insolvenze di mercato)
Art. 73 - (Vigilanza sulle società di gestione)
Art. 74 - (Vigilanza sui mercati)
Art. 75 - (Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione)
Art. 76 - (Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato)
Art. 77 - (Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia)

Capo II - Mercati non regolamentati
Art. 78 - (Scambi organizzati di strumenti finanziari)
Art. 79 - (Scambi di fondi interbancari)

TITOLO II - GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 80 - (Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari)
Art. 81 - (Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi)
Art. 82 - (Vigilanza)
Art. 83 - (Crisi delle società di gestione accentrata)
Art. 84 - (Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati)
Art. 85 - (Deposito accentrato)
Art. 86 - (Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati)
Art. 87 - (Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati)
Art. 88 - (Ritiro degli strumenti finanziari accentrati)
Art. 89 - (Annotazione sul libro soci)
Art. 90 - (Gestione accentrata dei titoli di Stato)

PARTE IV - DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 91 - (Poteri della Consob)
Art. 92 - (Parità di trattamento)
Art. 93 - (Definizione di controllo)

TITOLO II - APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

Capo I - Sollecitazione all'investimento
Art. 94 - (Obblighi degli offerenti)
Art. 95 - (Disposizioni di attuazione)
Art. 96 - (Bilanci dell'emittente)
Art. 97 - (Obblighi informativi)
Art. 98 - (Riconoscimento del prospetto)
Art. 99 - (Poteri interdittivi)
Art. 100 - (Casi di inapplicabilità)
Art. 101 - (Annunci pubblicitari)

Capo II - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

Sezione I - Disposizioni generali
Art. 102 - (Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi)
Art. 103 - (Svolgimento dell'offerta)
Art. 104 - (Autorizzazione dell'assemblea)

Sezione II - Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie
Art. 105 - (Disposizioni generali)
Art. 106 - (Offerta pubblica di acquisto totalitaria)
Art. 107 - (Offerta pubblica di acquisto preventiva)
Art. 108 - (Offerta pubblica di acquisto residuale)
Art. 109 - (Acquisto di concerto)
Art. 110 - (Sospensione del diritto di voto)
Art. 111 - (Diritto di acquisto)
Art. 112 - (Disposizioni di attuazione)

TITOLO III - EMITTENTI

Capo I - Informazione societaria
Art. 113 - (Prospetto di quotazione)
Art. 114 - (Comunicazioni al pubblico)
Art. 115 - (Comunicazioni alla Consob)
Art. 116 - (Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico)
Art. 117 - (Informazione contabile)
Art. 118 - (Casi di inapplicabilità)

Capo II - Disciplina delle società con azioni quotate
Art. 119 - (Ambito di applicazione)

Sezione I - Assetti proprietari
Art. 120 - (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti)
Art. 121 - (Disciplina delle partecipazioni reciproche)
Art. 122 - (Patti parasociali)
Art. 123 - (Durata dei patti e diritto di recesso)
Art. 124 - (Casi di inapplicabilità)

Sezione II - Tutela delle minoranze
Art. 125 - (Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza)
Art. 126 - (Assemblea straordinaria)
Art. 127 - (Voto per corrispondenza)
Art. 128 - (Denuncia al collegio sindacale e al tribunale)
Art. 129 - (Azione sociale di responsabilità)
Art. 130 - (Informazione dei soci)
Art. 131 - (Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni)
Art. 132 - (Acquisto di azioni proprie e della società controllante)
Art. 133 - (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)
Art. 134 - (Aumenti di capitale)
Art. 135 - (Società cooperative)

Sezione III - Deleghe di voto
Art. 136 - (Definizioni)
Art. 137 - (Disposizioni generali)
Art. 138 - (Sollecitazione)
Art. 139 - (Requisiti del committente)
Art. 140 - (Soggetti abilitati alla sollecitazione)
Art. 141 - (Associazione di azionisti)
Art. 142 - (Delega di voto)
Art. 143 - (Responsabilità)
Art. 144 - (Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

Sezione IV - Azioni di risparmio
Art. 145 - (Emissioni delle azioni)
Art. 146 - (Assemblea speciale)
Art. 147 - (Rappresentante comune)

Sezione V - Collegio sindacale
Art. 148 - (Composizione)
Art. 149 - (Doveri)
Art. 150 - (Informazione)
Art. 151 - (Poteri)
Art. 152 - (Denunzia al tribunale)
Art. 153 - (Obbligo di riferire all'assemblea)
Art. 154 - (Disposizioni non applicabili)

Sezione VI - Revisione contabile
Art. 155 - (Attività di revisione contabile)
Art. 156 - (Giudizi sui bilanci)
Art. 157 - (Effetti dei giudizi sui bilanci)
Art. 158 - (Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi)
Art. 159 - (Conferimento e revoca dell'incarico)
Art. 160 - (Incompatibilità)
Art. 161 - (Albo speciale delle società di revisione)
Art. 162 - (Vigilanza sulle società di revisione)
Art. 163 - (Provvedimenti della Consob)
Art. 164 - (Responsabilità)
Art. 165 - (Revisione contabile dei gruppi)

PARTE V- SANZIONI

TITOLO IV - SANZIONI PENALI

Capo I - Intermediari e mercati
Art. 166 - (Abusivismo)
Art. 167 - (Gestione infedele)
Art. 168 - (Confusione di patrimoni)
Art. 169 - (Partecipazioni al capitale)
Art. 170 - (Gestione accentrata di strumenti finanziari)
Art. 171 - (Tutela dell'attività di vigilanza)

Capo II - Emittenti
Art. 172 - (Irregolare acquisto di azioni)
Art. 173 - (Omessa alienazione di partecipazioni)
Art. 174 - (False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob)

Capo III - Revisione contabile
Art. 175 - (Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione)
Art. 176 - (Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate)
Art. 177 - (Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione)
Art. 178 - (Compensi illegali)
Art. 179 - (Disposizioni comuni)

Capo IV - Abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari
Art. 180 - (Abuso di informazioni privilegiate)
Art. 181 - (Aggiotaggio su strumenti finanziari)
Art. 182 - (Pene accessorie)
Art. 183 - (Ambito di applicazione)
Art. 184 - (Misure interdittive)
Art. 185 - (Notizia di reato e attività di accertamento)
Art. 186 - (Trasmissione degli atti al pubblico ministero)
Art. 187 - (Facoltà della Consob nel procedimento penale)

TITOLO II - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 188 - (Abuso di denominazione)
Art. 189 - (Partecipazioni al capitale)
Art. 190 - (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati)
Art. 191 - (Sollecitazione all'investimento)
Art. 192 - (Offerte pubbliche di acquisto o di scambio)
Art. 193 - (Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione)
Art. 194 - (Deleghe di voto)
Art. 195 - (Procedura sanzionatoria)
Art. 196 - (Sanzioni applicabili ai promotori finanziari)

PARTE VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 197 - (Personale della Consob)
Art. 198 - (Girata di titoli azionari)
Art. 199 - (Società fiduciarie)
Art. 200 - (Intermediari già autorizzati)
Art. 201 - (Agenti di cambio)
Art. 202 - (Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa)
Art. 203 - (Contratti a termine)
Art. 204 - (Gestione accentrata)
Art. 205 - (Quotazioni di prezzi)
Art. 206 - (Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa)
Art. 207 - (Patti parasociali)
Art. 208 - (Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile)
Art. 209 - (Società di revisione)
Art. 210 - (Modifiche al codice civile)
Art. 211 - (Modifiche al T.U. bancario)
Art. 212 - (Disposizioni in materia di privatizzazioni)
Art. 213 - (Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa)
Art. 214 - (Abrogazioni)
Art. 215 - (Disposizioni di attuazione)
Art. 216 - (Entrata in vigore)

ALLEGATO

SEZIONE A - Servizi

SEZIONE B - Strumenti

SEZIONE C - Servizi accessori


PARTE I
Disposizioni comuni

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

c) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la Borsa;

d) "Isvap": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

e) "società di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;

g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

h) "imprese di investimento": le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

i) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;

j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte;

k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;

l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): i fondi comuni di investimento e le Sicav;

n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;

2) la gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;

o) "società di gestione del risparmio": la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

p) "società promotrice": la società di gestione del risparmio che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1);

q) "gestore": la società di gestione del risparmio che svolge l'attività indicata lettera n), numero 2);

r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, le Sicav nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento;

s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine;

t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari;

u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;

v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;

w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

2. Per "strumenti finanziari" si intendono:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).

4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) negoziazione per conto terzi;

c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.

6. Per "servizi accessori" si intendono:

a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;

b) la locazione di cassette di sicurezza;

c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;

d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese:

e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;

g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

Art. 2
(Rapporti con il diritto comunitario)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.

Art. 3
(Provvedimenti)

1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della Consob sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla Consob nei rispettivi Bollettini.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonché i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente.

Art. 4
(Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio)

l. La Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Isvap e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la Consob possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.

4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dei commi 2 e 3 non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane né a terzi senza il consenso delle autorità che le ha fornite.

5. La Banca d'Italia e la Consob possono scambiare informazioni:

a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;

b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;

c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati;

d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento dei mercati da esse gestiti;

6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

7. La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime.

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.

9. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più paesi.

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

11. I dipendenti della Consob, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

12. I dipendenti della Consob, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.

13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla Consob, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

PARTE II
Disciplina degli intermediari

TITOLO I
Disposizioni generali

CAPO I
Vigilanza

Art. 5
(Finalità e destinatari della vigilanza)

l. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.

2. La Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.

3. La Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza.

5. La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Art. 6
(Vigilanza regolamentare)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni(2);

b) le modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela(3);

c) le regole applicabili agli Oicr aventi a oggetto:

1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo(4);

2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio(5);

3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le Sicav devono redigere periodicamente(6);

4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr(7);

5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore(8).

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento:

a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;

b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'Oicr;

c) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi disciplinati dalla presente parte(9) .

Art. 7
(Interventi sui soggetti abilitati)

l. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'articolo 6, comma 1, lettera a).

3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di Oicr.

Art. 8
(Vigilanza informativa)

l. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti.

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile.

3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Sim, delle società di gestione del risparmio o delle Sicav.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle Sim, delle società di gestione del risparmio o delle Sicav comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli Oicr.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche ai collegi sindacali e alle società incaricate della revisione contabile delle società che controllano le Sim, le società di gestione del risparmio o le Sicav o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del T.U. bancario.

6. I commi 3, 4 e 5 si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento.

Art. 9
(Revisione contabile)

1. Alle Sim, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.

2. Per le società di gestione del risparmio, la società incaricata della revisione contabile provvede anche a rilasciare un giudizio, ai sensi dell'articolo 156, sul rendiconto del fondo comune.

Art. 10
(Vigilanza ispettiva)

1. La Banca d'Italia e la Consob possono, per le materie di rispettiva competenza e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.

2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di Sim e di banche, stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.

5. La Banca d'Italia e la Consob possono concordare, per le materia di rispettiva competenza, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.

Art. 11
(Composizione del gruppo)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:

a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f)(10);

b) può emanare disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo tra quelli esercenti servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del T.U. bancario:

1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una Sim o da una società di gestione del risparmio;

2) controllano, direttamente o indirettamente, una Sim o una società di gestione del risparmio;

3) sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che controllano la Sim o la società di gestione del risparmio;

4) sono partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei soggetti indicati nei numeri 1), 2), e 3), dalla Sim o dalla società di gestione del risparmio.

Art. 12
(Vigilanza sul gruppo)

1. La Banca d'Italia ha la facoltà di impartire alla Sim, alla società di gestione del risparmio o alla società finanziaria posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi a oggetto le materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a). Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare.

2. La Sim, la società di gestione del risparmio o la società finanziaria capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emanano disposizioni alle componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma l, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni. Le informazioni utili all'esercizio della vigilanza possono essere richieste anche ai soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, siano legati alla Sim o alla società di gestione del risparmio dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 11, comma 1, lettera b).

4. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI.

5. La Banca d'Italia e la Consob possono, per le materie di rispettiva competenza, effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia e la Consob possono altresì, al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, siano legati alla Sim o alla società di gestione del risparmio dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 11, comma 1, lettera b).

Capo II
Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Art. 13
(Requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob(11).

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.

Art. 14
(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle Sim, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav(12).

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. Per le Sicav si fa riferimento alle sole azioni nominative e il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le azioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

4. In assenza dei requisiti, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stabilito ai sensi del comma 2 non può essere esercitato.

5. In caso di inosservanza del comma 4, la deliberazione assembleare è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto di coloro che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Art. 15
(Partecipazione al capitale)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata nel capitale di una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav, rappresentato da azioni con diritto di voto, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento o in diminuzione, della partecipazione quando ciò comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione o la perdita del controllo della società.

2. La Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della società o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.

3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla Consob e alla società. La comunicazione è dovuta anche per le variazioni della partecipazione che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione del controllo della società.

4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario.

5. La Banca d'Italia determina con regolamento:

a) la partecipazione qualificata e le soglie partecipative;

b) i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;

c) le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni(13).

Art. 16
(Sospensione del diritto di voto)

1. Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non può essere esercitato quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

2. La Banca d'Italia, anche su proposta della Consob, può in ogni momento sospendere il diritto di voto inerente a una partecipazione qualificata in una Sim, in una società di gestione del risparmio o in una Sicav, quando l'influenza esercitata dal titolare del diritto di voto possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza.

3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.

Art. 17
(Richiesta di informazioni sulle partecipazioni)

1. La Banca d'Italia e la Consob, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:

a) alle Sim, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav, l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

b) alle società e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al capitale dei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

c) agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle Sim, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav, l'indicazione dei soggetti controllanti;

d) alle società fiduciarie che partecipano al capitale delle società indicate nella lettera c), le generalità dei fiducianti.

TITOLO II
Servizi di investimento

CAPO I
Soggetti e autorizzazione

Art. 18
(Soggetti)

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche.

2. Le società di gestione del risparmio possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d).

3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché dall'articolo 1, comma 5, lettera c)(14).

4. Le Sim possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob:

a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi;

b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Art. 19
(Autorizzazione)

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle Sim quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni;

b) la denominazione sociale comprenda le parole «società di intermediazione mobiliare»;

c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia(15);

e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità indicati nell'articolo 13;

g) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14;

h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la Sim non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati(16).

4. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario.

Art. 20
(Albo)

1. La Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo(17).

2. La Consob comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco.

CAPO II
Svolgimento dei servizi

Art. 21
(Criteri generali)

1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

d) disporre di risorse e procedura, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

Art. 22
(Separazione patrimoniale)

1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla società di gestione del risparmio o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la società di gestione del risparmio, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la società di gestione del risparmio non possono inoltre utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.

Art. 23
(Contratti)

1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma(18). Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f).

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Art. 24
(Gestione di portafogli di investimento)

1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole:

a) il contratto è redatto in forma scritta;

b) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;

c) l'impresa di investimento, la società di gestione del risparmio o la banca non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito;

d) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;

e) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob(19);

f) l'esecuzione dell'incarico ricevuto può essere delegata, anche con riferimento all'intero portafoglio, a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento previa autorizzazione scritta del cliente.

2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Art. 25
(Attività di negoziazione nei mercati regolamentati)

1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medeSimi servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani.

2. La Consob può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste(20).

3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

CAPO III
Operatività transfrontaliera

Art. 26
(Succursali e libera prestazione di servizi di Sim)

1. Le Sim possono operare:

a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato nel comma 2;

b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento:

a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi;

b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi(21).

3. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti Autorità dello Stato ospitante e il parere della Consob.

Art. 27
(Imprese di investimento comunitarie)

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano state informate dall'autorità competente dello Stato d'origine.

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi(22).

4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica(23).

Art. 28
(Imprese di investimento extracomunitarie)

1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata:

a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere d), e) e f);

b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia;

c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le Sim;

d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d'origine;

e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica.

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali(24).

Art. 29
(Banche)

1. Alla prestazione all'estero di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi servizi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario.

CAPO IV
Offerta fuori sede

Art. 30
(Offerta fuori sede)

1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.

2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della Consob, sentita la Banca d'Italia(25).

3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c);

b) dalle società di gestione del risparmio e dalle Sicav, limitatamente alle quote e alle azioni di Oicr.

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le società di gestione del risparmio possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi d'investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5), lettera c).

5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia(26).

6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32.

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f).

Art. 31
(Promotori finanziari)

1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari.

2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.

3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

4. E' istituito presso la Consob l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell'albo, la Consob può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati(27).

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla Consob(28).

6. La Consob disciplina, con regolamento:

a) l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l'albo dei promotori finanziari. Le commissioni si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare e assolvono le altre funzioni a esse affidate(29);

b) le modalità di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicità(30);

c) i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso è soggetto(31);

d) le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario(32);

e) le modalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415(33);

f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela(34);

g) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta(35);

h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 196, comma 1(36).

7. La Consob può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

Art. 32
(Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari)

1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e Simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell'articolo 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, diversi da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f), individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari(37).

TITOLO III
Gestione collettiva del risparmio

CAPO I
Soggetti autorizzati

Art. 33
(Attività esercitabili)

1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle società di gestione del risparmio e alle Sicav.

2. Le società di gestione del risparmio possono:

a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

b) istituire e gestire fondi pensione;

c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob(38).

3. Il gestore del fondo può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.

CAPO II
Fondi comuni di investimento

Art. 34
(Autorizzazione della società di gestione del risparmio)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni;

b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia(39);

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità indicati dall'articolo 13;

e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 14;

f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;

h) la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio".

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati(40).

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio(41).

Art. 35
(Albo)

1. Le società di gestione del risparmio autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia comunica alla Consob l'iscrizione all'albo delle società di gestione del risparmio.

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

Art. 36
(Fondi comuni di investimento)

1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società.

2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria.

3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39(42).

4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo.

5. La società promotrice e il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.

8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni , tutte di eguale valore e con eguali diritti, sono rappresentate dai certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia può stabilire, sentita la Consob, in via generale le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote(43).

Art. 37
(Struttura dei fondi comuni di investimento)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:

a) all'oggetto dell'investimento;

b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;

c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

d) all'eventuale durata minima e massima(44).

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;

b) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori;

c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi.

e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5).

Art. 38
(Banca depositaria)

1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione dei redditi del fondo;

b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;

c) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito dei beni del fondo(45).

4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.

Art. 39
(Regolamento del fondo)

1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

2. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) la denominazione e la durata del fondo;

b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;

c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;

d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;

e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;

f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;

g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;

h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione.

3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37. Il regolamento si intende approvato quando, trascorsi quattro mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego.

Art. 40
(Regole di comportamento e diritto di voto)

1. Le società di gestione del risparmio devono:

a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi;

b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti;

c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi.

2. La società di gestione del risparmio provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge.

3. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla società promotrice, l'esercizio dei diritti di voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario.

Art. 41
(Operatività all'estero delle società di gestione del risparmio)

1. Le società di gestione del risparmio possono offrire all'estero quote di fondi comuni di investimento e il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana con regolamento disposizioni concernenti le condizioni necessarie e le procedure da rispettare per l'offerta all'estero di quote di fondi comuni di investimento e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento(46).

3. Il regolamento previsto al comma 2 stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle società di gestione del risparmio dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari, i propri servizi.

Art. 42
(Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati)

1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo deve essere preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob; l'offerta può iniziare decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana con regolamento:

a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le procedure da rispettare per l'applicazione del comma 1;

b) disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti(47).

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:

a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica;

b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote(48).

4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani.

6. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5(49).

7. La Banca d'Italia e la Consob, con riferimento alle attività svolte in Italia dagli organismi esteri indicati nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10.

8. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti che curano la commercializzazione delle quote degli organismi indicati nel comma 5, la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

Capo III
Società di investimento a capitale variabile

Art. 43
(Costituzione e attività esercitabili)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia(50);

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 13;

e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14;

f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina:

a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa;

b) la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la richiesta di autorizzazione e il contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto(51).

3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati.

4. I soci fondatori della Sicav debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato.

5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile Sicav. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della società. Alla società di investimento a capitale variabile non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; non so