LA NORMATIVA FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

 

Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari è regolato dal decreto legislativo 461/97, che dalla sua entrata in vigore, il 1° luglio 1998, ha introdotto la distinzione tra i redditi da capitale e i redditi diversi:

 

Redditi da capitale

Sono gli interessi (da Titoli di Stato, Obbligazioni, ecc.) e gli altri proventi derivanti da rapporti aventi per oggetto l'impiego di capitali, con l'esclusione di quelli che possono generare sia guadagni sia perdite in relazione ad eventi incerti. I redditi di capitale sono di norma assoggettati a tassazione del 12.5% (del 27% se l'investimento ha durata inferiore ai 18 mesi, con l'esclusione dei Titoli di Stato).

 

Redditi diversi o guadagni da capitale (capital gain)

Sono le plusvalenze e gli altri redditi incerti anche nell'esistenza, ovvero generati da negoziazione di titoli e di diritti, quali cessione di partecipazioni, cessioni a termine di valute o contratti assimilati, plusvalenze derivanti dalla cessione a pronti o a termine di titoli, comprese le obbligazioni. I guadagni da capitale sono tassati sulla differenza tra minusvalenze e plusvalenze, ovvero su differenziali positivi e altri proventi, e le minusvalenze e differenziali negativi. Questi guadagni sono tassati con un'imposta sostitutiva del 12,5% (con riduzione, nel caso di risparmio gestito, delle commissioni e degli oneri di gestione). La tassazione è invece del 27% se si considerano le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate.

Il decreto consente agli investitori di scegliere fra tre diversi regimi impositivi.

  • Regime della dichiarazione: è il regime ordinario d'applicazione dell'imposta e si caratterizza per la tassazione delle plusvalenze e dei redditi finanziari diversi, al momento del realizzo, con applicazione di un'imposizione sostitutiva dovuta dal contribuente direttamente in dichiarazione (con applicazione di un coefficiente correttivo, equalizzatore, nell'ipotesi che i titoli siano stati posseduti per più di 12 mesi) nonché dalla compensazione fra plusvalenze e minusvalenze con riporto a nuovo delle minusvalenze eccedenti fino al quarto anno.

  • Regime del risparmio amministrato: si applica in presenza di un rapporto di custodia e amministrazione titoli, ed è caratterizzato dalla tassazione delle plusvalenze realizzate sulle singole operazioni e con applicazione di un'imposizione sostitutiva ad opera degli intermediari presso i quali i titoli e gli altri strumenti sono depositati. E' possibile anche in questo caso riportare le minusvalenze a nuovo per un massimo di quattro anni. Tale regime permette al contribuente di mantenere l'anonimato.

  • Regime del risparmio gestito: si applica in presenza di un rapporto di gestioni patrimoniali in valori mobiliari e prevede la tassazione del risultato netto riguardante i redditi imputati al patrimonio gestito secondo maturazione; l'eventuale risultato negativo è riportato a nuovo per un massimo di quattro anni. Anche in questo caso è l'intermediario che diviene sostituto d'imposta.

 

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Vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi relativi ai tre regimi:

  • Nel primo caso la tassazione avviene in sede di dichiarazione dei redditi, e dunque la situazione del contribuente è monitorata dal Fisco. Inoltre l'obbligo di produrre autonomamente tutta la documentazione può creare difficoltà e perdita di tempo per il contribuente (si noti che questi dovrà applicare l'equalizzatore per rendere equivalente l'imposizione a quella che si otterrebbe considerando il maturato). La compensazione tra utili e perdite è circoscritta ai redditi diversi, non essendo cioè estensibile ai redditi da capitale. E' possibile recuperare fiscalmente le commissioni di gestione pagate all'intermediario.

  • Gli intermediari applicano direttamente le imposte per la tassazione dei redditi diversi e da capitale, cosicché il contribuente è sollevato da qualsiasi adempimento tributario; ciò comporta anche l'anonimato nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Anche qui non è consentito compensare i redditi diversi con redditi da capitale. Le spese di custodia e amministrazione non sono fiscalmente deducibili. Si applica l'equalizzatore.

  • Il risparmio gestito consente l'anonimato nei confronti dell'amministrazione, in quanto l'imposta sostitutiva è a titolo definitivo. Sono deducibili tutti gli oneri che gli intermediari sono dovuti ad applicare. E' possibile la compensazione tra componenti positivi e negativi derivanti da redditi diversi e da capitale.


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