REGIME FISCALE DELLE MINUSVALENZE

(maturate nelle gestioni patrimoniali, realizzate nel regime amministrato o derivanti dal disinvestimento totale di quote di fondi di diritto estero)



PREMESSA

Al fine di illustrare compiutamente i casi e i modi in cui le minusvalenze sono utilizzabili, occorre prima precisare che:

- i “redditi di capitale” hanno le seguenti caratteristiche:

  • sono corrisposti dall’emittente (es. cedole obbligazionarie; dividendi) o dalla controparte contrattuale (es. interessi su conti correnti);
  • hanno un rendimento predeterminato o predeterminabile e, in ogni caso, positivo;
  • sono sempre tassati isolatamente, in pratica senza alcuna possibilità di compensazione con minusvalenze, fatta salva l’eccezione del regime del risparmio gestito, di cui si dirà più avanti;

- i “redditi diversi” hanno le seguenti caratteristiche:

  • derivano da operazioni effettuate con controparti terze (“mercato finanziario”);
  • hanno natura aleatoria e pertanto possono essere positivi (plusvalenze) o negativi (minusvalenze);
  • sono tassati in regimi fiscali (gestito, amministrato o dichiarativo) che prevedono la compensazione delle plusvalenze con le minusvalenze.

Vi sono tre eccezioni:

1. Le gestioni patrimoniali prevedono, la compensazione anche dei redditi di capitale con redditi diversi negativi (minusvalenze);

2. I fondi di diritto estero armonizzati U.E., come fondi irlandesi, fondi lussemburghesi, che possono generare:

  • redditi di capitale, tassati al 12,50% senza alcuna compensazione;
  • redditi diversi negativi (minusvalenze), compensabili con plusvalenze successivamente realizzate dal medesimo soggetto.

3. I fondi di di diritto italiano, sono soggetti a imposizione per maturazione, direttamente in capo al fondo, sia dei redditi di capitale che dei redditi diversi; la quotazione giornaliera tiene già conto dell’effetto fiscale, nel senso che la SGR addebita il fondo dell’imposta corrispondente all’incremento di valore giornaliero (-12,5% del delta NAV positivo) e, parimenti, accredita la quota del decremento di valore registratosi rispetto alla quotazione precedente (+12,5% del delta NAV negativo); per effetto della tassazione in capo al fondo, secondo le modalità di calcolo descritte, il sottoscrittore persona fisica non è soggetto ad alcuna ulteriore tassazione nel caso in cui dalla cessione o rimborso delle quote realizzi un guadagno e, per contro, l’eventuale perdita non si configura come minusvalenza deducibile ai fini fiscali.




FUNZIONAMENTO DELLE MINUSVALENZE
 

I ) NEL REGIME DEL RISPARMIO GESTITO - ART. 7 DEL D.LGS . 461/97


(Utilizzo delle minusvalenze in vigenza del contratto di gestione)

Le gestioni patrimoniali prevedono la tassazione (su opzione da parte del cliente) del risultato maturato nel corso del periodo d’imposta (anno solare).

Partecipano alla determinazione della base imponibile sia i redditi di capitale, sia i redditi diversi ( positivi o negativi) maturati annualmente.

La norma consente di portare in deduzione il risultato negativo maturato annualmente dai risultati positivi di gestione degli anni successivi, entro il limite temporale di quattro anni; ad esempio il 31 dicembre 2005 “scadono” le minusvalenze maturate nel 2001 e non ancora riassorbite.


(Utilizzo della minus esistente alla chiusura del contratto di gestione)

Alla chiusura della gestione patrimoniale, l’eventuale minusvalenza maturata nell’anno, o negli anni precedenti, è certificata dalla banca e può essere utilizzata in compensazione:

  • in altra gestione patrimoniale nella quale il cliente titolare della minusvalenze risulti sottoscrittore ed a condizione che sia resa l’opzione ex art. 7 D.Lgs. 461/97;

  • di plusvalenze realizzate nel regime del risparmio amministrato del medesimo cliente, successivamente (dal giorno successivo) all’acquisizione da parte della banca della minusvalenza;

  • di plusvalenze realizzate nel regime dichiarativo; il regime dichiarativo (art. 5 D.Lgs. 461/97) prevede che la determinazione della plus/minus, lo scomputo di minusvalenze pregresse, o certificate da intermediari, e la tassazione con aliquota del 12,50% sia effettuato direttamente ad opera del Cliente in sede di dichiarazione dei redditi; il regime si applica in sostanza nell’ipotesi in cui i titoli o gli altri strumenti finanziari siano depositati in rapporti in relazione ai quali il Cliente non ha effettuato alcuna delle due opzioni previste per la tassazione ad opera dell’intermediario.

     

2 - NEL REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO – ART. 6 DEL D.LGS. 461/97
 

Il regime del risparmio amministrato prevede la tassazione delle plusvalenze realizzate dallo stesso Cliente nell’ambito del complesso di tutti i rapporti, depositi titoli o altro, che lo stesso detiene presso lo stesso intermediario e per i quali abbia esercitato l’opzione.

In sostanza la tassazione avviene a livello di codice fiscale del Cliente, con riferimento a tutti i depositi optati e non a livello di singolo deposito.

L'opzione può essere resa contestualmente all’apertura del deposito, o in un momento successivo; in tale ultimo caso avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data.


(Utilizzo delle minus in vigenza del regime)

In vigenza del regime amministrato, le perdite realizzate sono automaticamente dedotte dalla banca a valere, fino alla loro concorrenza, su plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere dallo stesso Cliente, nello stesso periodo d’imposta ed in quelli successivi, ma non oltre il quarto. Pertanto, come per il risparmio gestito il 31 dicembre 2005 “scadono” le minusvalenze maturate nel 2001 e non ancora riassorbite.


(Utilizzo delle minusvalenze residue alla chiusura o revoca del regime - Certificazione delle minusvalenze)

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 461/97 la certificazione delle minusvalenze deve essere rilasciata dalla banca solo nelle due ipotesi tassativamente previste:


- chiusura dei depositi in regime di risparmio amministrato. A tale riguardo non è necessaria la chiusura del conto corrente, in quanto lo stesso per previsione di legge non può mai essere oggetto di tassazione in amministrato;

- revoca del regime del risparmio amministrato sui tutti i rapporti “optati”. La revoca ha efficacia dall'inizio del periodo d'imposta successivo e, pertanto, la certificazione è rilasciata dalla banca solo a decorrere da questa data.


Il Cliente, ricevuta la certificazione rilasciata a suo nome ed evidenziante il periodo di formazione delle minusvalenze, può utilizzarla:

  • presso altro rapporto in regime amministrato; al riguardo si precisa che, tenuto conto che la tassazione avviene a livello di codice fiscale, è assolutamente ininfluente la circostanza che i depositi titoli siano intestati solo al Cliente, ovvero cointestati con altri Clienti;

  • in dichiarazione dei redditi, unicamente a scomputo di plusvalenze finanziarie realizzate in detto regime (regime dicharativo).


Importante notare come sussista una diversità sostanziale nelle possibilità di utilizzo della minusvalenza certificata, a seconda del regime in cui si è generata, come viene sinteticamente riassunto dalla tabella seguente.

 

Tipo minusvalenza / Utilizzabilità Regime Gestito Regime Amministrato Regime Dichiarativo
- da Gestione X X X
- da Amministrato X X
- da Dichiarativo X    

        NB: le minusvalenze possono essere utilizzate entro il 4° anno successivo a quello di formazione




3- DA RISCATTO DI QUOTE DI FONDI DI DIRITTO ESTERO ARMONIZZATI U.E.

Come detto in premessa, la perdita realizzata in sede di riscatto di quote di fondi di diritto estero è qualificata come minusvalenza – reddito diverso.

Le quote di detti fondi acquistate dal 1° gennaio 1999 sono inserite in un “deposito virtuale” presso la banca che prevede l’opzione del regime amministrato. L’opzione può essere resa in sede di sottoscrizione o in un momento successivo, a valere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Le quote acquistate precedentemente non possono invece essere immesse nel deposito virtuale.

Pertanto solo con riferimento alle sole quote sottoscritte da 1° gennaio 1999 le eventuali minusvalenze realizzate a seguito del disinvestimento totale possono compensate da plusvalenza realizzate su altri titoli che il cliente ha presso la banca ed in relazione ai quali è stata resa l’opzione per il regime amministrato.

Resta inteso che:

  • in assenza di opzione per il regime amministrato, la minusvalenza da disinvestimento totale potrà essere dedotta direttamente dal cliente in dichiarazione dei redditi, a valere su plusvalenze finanziarie realizzate nel medesimo anno o nei quattro anni successivi;

  • in ogni caso non è possibile compensare il reddito positivo realizzato (impropriamente detto “plusvalenza”), in quanto trattasi di reddito di capitale e quindi non compensabile con redditi diversi (minusvalenze). A prescindere dal regime prescelto (amministrato o dichiarativo), è sempre applicata l'imposta sostitutiva del 12,50%, così come disposto dall'art. 10-ter della L. 77/83, a cura della banca corrispondente che agisce come sostituto d'imposta.


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