Il calcolo della pensione

 

  SISTEMA RETRIBUTIVO

  RIVALUTAZIONE

  TABELLA COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE

  SISTEMA CONTRIBUTIVO

  LA PENSIONE CONTRIBUTIVA


La legge di riforma del sistema pensionistico ha apportato un cambiamento sostanziale per quanto riguarda i nuovi criteri di calcolo delle pensioni: Infatti:
  

*   Per i nuovi assunti (dal 1° gennaio 1996 in poi) la pensione viene calcolata con il sistema "contributivo"  
*   Per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno un'anzianità pari o superiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il sistema "retributivo"  
*   Per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno una anzianità inferiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il sistema "misto" (retributivo per le anzianità maturate fino al 1995, contributivo per le anzianità successive)
  
Vediamo insieme i requisiti dei vari casi.
  

SISTEMA RETRIBUTIVO

 

  
Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si basa su tre elementi:

  • anzianità contributiva data dal totale dei contributi che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
  • retribuzione/reddito pensionabile è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici ISTAT fissati ogni anno;
  • aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione /reddito percepiti entro il limite di 36.093 euro annui per poi decrescere per fasce di reddito superiori. Ciò vuol dire che con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni pari all'80%.

Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori dipendenti, la pensione era calcolata sulla base della media delle retribuzioni lorde, rivalutate, degli ultimi 5 anni.
Dal 1° gennaio 1993 il decreto legislativo 503/92 ha introdotto il calcolo della pensione in due quote; una quota relativa alle anzianità maturate fino al 31.12.1992 e una quota calcolata con le anzianità maturate al 01.01.1993. Le quote sono calcolate nel seguente modo:

  

1 -

LAVORATORI CON UN'ANZIANITÀ   CONTRIBUTIVA  
  INFERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992  

  
Lavoratori dipendenti
La retribuzione annua pensionabile deve essere determinata con riferimento alle 260 settimane (5 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione.  

  
Lavoratori autonomi
(coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti)

Il reddito pensionabile deve essere determinato con riferimento alle 520 settimane (10 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione

Per coloro che hanno contributi in varie gestioni (ad esempio, dei lavoratori dipendenti e degli artigiani), il calcolo va effettuato secondo le norme in vigore in ciascuna gestione, in relazione all'anzianità contributiva maturata in ognuna di esse.

  

2 -

LAVORATORI CON UN'ANZIANITÀ   CONTRIBUTIVA  
  PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992  

  
Lavoratori dipendenti
La retribuzione annua pensionabile viene determinata prendendo a base le ultime 520 settimane di contribuzione (10 anni) precedenti la decorrenza della pensione.
L'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile viene attuato con gradualità, in ragione del 50 per cento del numero di settimane comprese tra il 1° gennaio 1993 e il 31.12.95 e del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

Lavoratori autonomi
Per le pensioni con decorrenza dal febbraio 1996 in poi, il periodo di riferimento per il calcolo del reddito pensionabile è stato ampliato da 10 a 15 anni precedenti la decorrenza della pensione. L'ampliamento viene attuato con gradualità, in ragione del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la decorrenza della pensione.

  

RIVALUTAZIONE

 

  
Per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione, la legge rivaluta ogni anno le retribuzioni ed i redditi presi a base per il calcolo della pensione.

Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992, si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quello di decorrenza della pensione e l'anno precedente tale decorrenza, in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quelli dell'anno di decorrenza della pensione e quelli dell'anno precedente, in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT con l'incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del calcolo dei redditi pensionabili.

Quindi l' importo della pensione, con il sistema retributivo si compone di due quote:

  • Quota A determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) dei 5 anni, o meglio, delle 260 settimane immediatamente precedenti la data di pensionamento.
  • Quota B determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni (o redditi,per i lavoratori autonomi) degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per gli autonomi.

  relativi alla QUOTA "A"
  per l'anzianità maturata fino al 31.12.92
  
  relativi alla QUOTA "B"
  per l'anzianità maturata dal 01.01.93


(*) I valori sono relativi all'anno 2002.


  

SISTEMA CONTRIBUTIVO

 

  
Il sistema contributivo prevede il calcolo della pensione, effettuato sull'insieme dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro durante l'intera vita assicurativa.
I contributi versati ogni anno vengono sommati insieme, al termine della vita lavorativa, per dare luogo alla base contributiva complessiva - che la legge chiama "montante individuale" - sulla quale si calcola la pensione.
I contributi vengono in ogni caso rivalutati ogni anno in base al prodotto interno lordo (PIL) per consentire al lavoratore di recuperare in parte la diminuzione del potere di acquisto della moneta.
Il montante viene moltiplicato per il "coefficiente di trasformazione" stabilito dalla legge in base all'età del lavoratore e in tal modo si ottiene la misura della pensione lorda annua.

Ecco i coefficienti di trasformazione:
  

ETA'

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

57

4,720% 

58

4,860% 

59

5,006% 

60

5,163% 

61

5,334% 

62

5,514% 

63

5,706% 

64

5,911% 

65

6,136% 

        

LAVORATORI SENZA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA 

AL 31.12.95

  
La pensione viene calcolata interamente con il sistema contributivo.
  

LAVORATORI CON UN'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

INFERIORE A 18 ANNI AL 31.12.95

  
In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31.12.95, in parte con il sistema contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996 (sistema "misto"). Costoro però, se vogliono, possono optare per il sistema contributivo semprechè abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 successivi al 1995.
  

LAVORATORI CON UN'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

DI ALMENO 18 ANNI AL 31.12.95

  
La pensione viene calcolata interamente con il sistema retributivo. Coloro che hanno chiesto l'opzione entro il 1° ottobre 2001 possono ottenere la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, anche se si tratti di assicurati con almeno o più di 18 anni di contributi al 31.12.95. A partire dal 2 ottobre in poi la facoltà di opzione, per costoro, è stata soppressa.
  

LA PENSIONE CONTRIBUTIVA

 

  
Il mese di gennaio 2001 ha segnato la prima tappa del sistema contributivo. Da questa data possono essere liquidate le pensioni con il nuovo sistema di calcolo. 
            

CALCOLO DELLA PENSIONE CONTRIBUTIVA

      
   

Ai fini del calcolo della pensione occorre:

individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o il reddito dei lavoratori autonomi

   

calcolare l'ammontare dei contributi di ogni anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota contributiva che è del 33% se si tratta di lavoratori dipendenti e del 20% se si tratta di lavoratori autonomi

   

determinare il montante individuale sommando i contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) calcolata dall'ISTAT.


L'importo della pensione è determinato applicando al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni; tale requisito non occorre se l'anzianità contributiva dell'interessato è pari a 40 anni effettivi.


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