Le Società di Intermediazione Mobiliare (S.I.M.)


L'articolo 1 del Testo Unico della Finanza (D.lgs. 24/02/1998, n° 58) definisce la SIM come "un'impresa diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico bancario, autorizzata a svolgere servizi d'investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia."

 

Le SIM sono state istituite con la legge n° 1 del gennaio del 1991, che ha portato una rivoluzione nel mondo dell'intermediazione finanziaria sancendo la fine della tradizionale figura dell'agente di cambio. Infatti, la legge suddetta ed il Decreto Eurosim del 1996, hanno affermato il divieto a bandire concorsi per la nomina di agenti di cambio. I soggetti operanti sul mercato con tale qualifica costituiscono, oggi, una categoria residua.
L'istituzione delle SIM ha consentito agli istituti di credito di operare in maniera più diretta nell'attività di negoziazione (fino ad allora oggetto esclusivo degli agenti di cambio) attraverso la costituzione di proprie SIM. E' stato solo nel 1996, con il Decreto Eurosim, che le banche sono state autorizzate a svolgere un'attività diretta di negoziazione sui mercati regolamentati.
Oggi si assiste al fenomeno della trasformazione di alcune SIM in banche finalizzata alla possibilità di accesso a fonti di finanziamento meno onerose, ad una maggiore disponibilità nell'attività di credito alla clientela ed alla possibilità di offrire servizi di banca depositaria alla clientela istituzionale.
Le SIM sono costituite nella forma giuridica della società per azioni e sono iscritte in un apposito Albo tenuto dalla CONSOB e posto a conoscenza della Banca d'Italia.
L'attività delle SIM è regolamentata dal Testo Unico della Finanza.
Le SIM devono attenersi ad una serie di norme: in particolare, devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, devono sempre informare i propri clienti e mettere per iscritto i contratti relativi ai servizi forniti consegnandone loro una copia, devono svolgere i propri servizi in modo efficiente, devono svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.


Le SIM sono autorizzate a svolgere le seguenti attività:

1) servizi di investimento:

  • negoziazione per conto proprio in qualità di market maker e dealer;

  • negoziazione per conto terzi in qualità di broker;

  • collocamento e distribuzione al pubblico di valori mobiliari ponendosi come garante dell'emittente;

  • collocamento e distribuzione al pubblico di valori mobiliari senza porsi come garante dell'emittente;

  • gestione individuale di portafogli per conto dei propri clienti;

  • raccolta di ordini e loro trasmissione e mediazione;

2) servizi accessori:

  • custodia e amministrazione di strumenti finanziari;

  • locazione di cassette di sicurezza;

  • concessione di finanziamenti finalizzati all'investimento in valori mobiliari effettuati dalla stessa SIM;

  • consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;

  • servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari;

  • intermediazione in cambi, purché collegata alla prestazione dei servizi di investimento.


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