L'Ombudsman
bancario ha il compito di esaminare i reclami, aventi determinate
caratteristiche, che non abbiano trovato accoglimento in prima istanza
da parte dell'Ufficio reclami della banca interessata.
In
dettaglio la competenza dell'Ombudsman bancario riguarda:
-
ogni
ricorso, presentato dal cliente, che non sia stato già portato
all’esame dell'Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale;
-
questioni
quantificabili in un valore non superiore a 10.000 euro;
-
il
cliente deve essere un privato consumatore, il suo ricorso cioè non si deve
riferire a operazioni
e a servizi connessi alla sua professione o
alla sua impresa;
-
controversie
già sottoposte all'esame dell'ufficio reclami della banca senza che
questo abbia fornito una risposta nei prescritti termini, oppure la
risposta non sia stata favorevole in tutto o in parte, oppure la
banca non abbia dato attuazione al reclamo accolto.
Il
ricorso all’Ombudsman ha, in pratica, caratteristiche di appello nei
confronti della decisione dell’Ufficio reclami della banca.
Nel
caso il cliente invii il reclamo, in prima istanza, direttamente all'Ombudsman
bancario questi provvederà a sanare l'irregolarità procedurale
trasmettendo alla Banca il ricorso stesso.
Ammettiamo dunque che il ricorso all'Ombudsman bancario sia
possibile.
Il cliente quindi deve inviare una lettera raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo:
Ombudsman bancario
Via delle Botteghe oscure, 46
00186 -
Roma (RM)
|
La
decisione dell'Ombudsman deve essere resa entro 90 giorni dalla
ricezione della richiesta di intervento, deve essere motivata e deve
essere comunicata alle parti (cliente e banca) mediante lettera
raccomandata.
La procedura del ricorso
all'Ombudsman
bancario è gratuita per il cliente, salvo le spese di corrispondenza.
|